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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12913/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado (Corte d'appello di Messina, 28/11/2024) contestando, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Impellizzeri ha inoltre censurato l'entità della pena. Le difese hanno argomentato che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato e motivato il rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché la Corte d'appello, pur avendo accertato la responsabilità (divenuta irrevocabile), non ha risposto agli specifici e argomentati motivi di appello relativi alle attenuanti, determinando l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Il ricorso di Triscari è stato accolto integralmente; il ricorso di Impellizzeri è stato accolto limitatamente al punto relativo al diniego delle attenuanti generiche e dichiarato inammissibile per il resto (in particolare per il motivo sulla entità della pena). La Corte ha inoltre ritenuto che la pena base per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n.309/1990 calcolata in anni due di reclusione, essendo inferiore al medio edittale, non richiedeva motivazioni ulteriori oltre il rinvio ai criteri dell'art. 133 c.p.; e che l'aumento per continuazione (diciassette mesi) era contenuto e non necessitava di approfondite motivazioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    Norma che disciplina il reato-base contestato; la Corte ha rilevato che la pena base applicata (anni 2 di reclusione) è inferiore al medio edittale e pertanto la sua determinazione non richiedeva motivazioni aggiuntive oltre il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma che disciplina i reati fine contestati; la Corte ha considerato tali plurimi reati ai fini del calcolo della pena e dell'aumento per continuazione.

  • codice penale, art. 133

    Principi generali per la determinazione della pena (criteri di cui all'art. 133 c.p.). La Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio a tali criteri per giustificare la fissazione della pena quando la misura è inferiore al minimo medioedittale.

Massime di principio

  • Se la Corte territoriale non risponde in modo specifico e motivato ai punti di appello relativi alle circostanze attenuanti generiche, l'omissione comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame di quella questione.
  • La determinazione di una pena base inferiore al valore medioedittale può essere giustificata con il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p. senza necessità di motivazioni aggiuntive dettagliate, purché il richiamo sia chiaro e non contraddetto dai fatti.
  • Aumenti della pena per continuazione di entità contenuta (es. nel caso, diciassette mesi per numerosi reati fine) possono non richiedere approfondite motivazioni se risultano proporzionati rispetto alla pluralità dei reati e ad eventuali precedenti decisioni penali connesse.
  • Un motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena può essere dichiarato inammissibile se non adeguatamente specificato o se non supera le soglie di rilevanza procedurale imposte dalla giurisprudenza.
  • Quando la responsabilità è ormai irrevocabile, il giudizio di legittimità si concentra sulla correttezza della motivazione: omissioni argomentative rilevanti su circostanze determinanti (come le attenuanti generiche) sono sufficiente motivo di cassazione parziale e rinvio.

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