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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inutilizzabili, ai fini dell’accertamento IVA, le prove raccolte dalla Guardia di Finanza oltre il termine massimo di permanenza presso la sede della contribuente previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000. La controversia riguardava accertamenti per l’anno 1999 relativi a Irpeg, Irap e IVA, fondati sulla contestata interposizione fittizia di Agromaster S.r.l. e sulla conseguente indeducibilità di alcuni costi. La società aveva inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su un accertamento IVA relativo all’anno 2000, derivante dalla medesima verifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, relativo alla tardività del precedente ricorso per cassazione. Ha riconosciuto l’efficacia del giudicato esterno formatosi sull’illegittimità della verifica, limitatamente alle imposte dirette Irpeg e Irap, poiché la verifica era la stessa e il vizio riguardava l’attività investigativa comune ai diversi accertamenti. Tale giudicato non è stato invece esteso all’IVA, in quanto la materia è soggetta a norme eurounitarie imperative e il giudicato nazionale non può impedirne l’effettività. Quanto all’IVA, la Corte ha accolto i motivi dell’Agenzia, stabilendo che il superamento del termine di permanenza previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000 non comporta automaticamente né l’invalidità degli atti né l’inutilizzabilità delle prove, in assenza di una specifica sanzione legislativa. La sentenza è stata cassata limitatamente alla parte IVA e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    Il termine massimo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente.

    Il superamento del termine, secondo l’orientamento applicato dalla Corte per l’IVA, non determina di per sé la perdita del potere di accertamento, l’invalidità degli atti o l’inutilizzabilità delle prove, poiché la norma non prevede espressamente tali sanzioni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo.

    La questione relativa al termine dilatorio era diversa da quella effettivamente dedotta dalla contribuente e non poteva essere esaminata dal giudice in via di extrapetizione.

  • Codice civile, art. 2909

    Autorità della cosa giudicata.

    Il giudicato può vincolare le controversie successive tra le stesse parti, anche relative a periodi d’imposta diversi, quando riguarda un elemento comune e tendenzialmente permanente; tuttavia, in materia IVA, non può ostacolare l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione europea.

  • Codice civile, art. 2697

    La disposizione era richiamata in relazione all’utilizzabilità delle prove raccolte durante la verifica, ma la Corte ha risolto la questione applicando il principio di tassatività delle sanzioni di invalidità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Norma richiamata con riferimento ai poteri di accertamento delle imposte dirette.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Norma richiamata con riferimento all’accertamento dell’IVA.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    È stato richiamato il principio di tassatività delle ipotesi di nullità degli atti amministrativi: in assenza di una previsione espressa, la violazione del termine di verifica non produce automaticamente la nullità dell’accertamento o l’inutilizzabilità delle prove.

  • Diritto dell’Unione europea in materia di IVA

    Le norme IVA armonizzate sono imperative; il giudicato nazionale non può essere applicato in modo da compromettere l’effettività del diritto eurounitario.

Massime di principio

  • Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento o l’inutilizzabilità delle prove, salvo che una norma preveda espressamente tale conseguenza o sussistano ulteriori specifiche violazioni.
  • Un giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta può estendersi a controversie successive tra le stesse parti quando accerta l’illegittimità di una medesima attività ispettiva o di un elemento comune ai vari accertamenti.
  • L’efficacia del giudicato esterno è più limitata in materia IVA, poiché il giudice nazionale deve garantire l’applicazione effettiva delle norme imperative dell’Unione europea.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione e non può sostituire la questione oggetto del giudizio con una diversa questione non dedotta dalle parti.
  • Le eccezioni processuali devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di un’eccezione già respinta può essere dichiarata inammissibile.

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