Cassazione Penale, Sentenza n. 20116/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p., la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione (pena base due anni aumentata di un anno per la recidiva), accogliendo la doglianza sul calcolo dell'aumento per la recidiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 c.p. (recidiva reiterata specifica infraquinquennale). Il Procuratore Generale ha sostenuto che l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale è pari alla metà della pena base; poiché la pena base era stata determinata in due anni di reclusione, l'incremento avrebbe dovuto essere di un anno (metà di due anni) e non di otto mesi come invece applicato dal Tribunale di Mantova.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Il secondo comma (recidiva specifica infraquinquennale) dispone un aumento della pena pari alla metá della pena base; tale aumento è dovuto nella sua entità anche quando il giudice, nell'esercizio della discrezionalità, decida di applicare la recidiva.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando l'errore concerne esclusivamente il trattamento sanzionatorio, procedendo direttamente alla rideterminazione della pena.
Massime di principio
- Quando è accertata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aumento della pena deve corrispondere alla metá della pena base; il giudice di merito non puó ridurne l'entità rispetto a quanto previsto dalla norma.
- Nella determinazione della pena complessiva occorre calcolare prima la pena base e poi applicare l'incremento previsto per la recidiva (metà della pena base), evitando arrotondamenti o riduzioni non previsti dalla legge.
- Se l'errore riguarda solo la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena, secondo l'art. 620, lett. l) c.p.p.
- In casi di ricorrenza di più aggravanti o circostanze, va verificato l'ordine logico del calcolo (pena base -> aumenti per recidiva/aggravanti -> eventuali riduzioni) per evitare errori aritmetici o di diritto.
- Chi impugna per violazione nella quantificazione dell'aumento da recidiva deve dimostrare l'erroneo calcolo aritmetico o la mancata applicazione integrale della percentuale prevista dalla norma.
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