Cassazione Penale, Sentenza n. 12903/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce un unico motivo articolato per violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione a più norme: 1) violazione del diritto di difesa per il rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore (con riferimento all'art. 420-ter c.p.p. e all'art. 611 c.p.p. sul contraddittorio scritto/udienza orale); 2) omissione di comunicare all'imputato la possibilità di ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e dell'art. 53 e ss. della l. n. 689/1981; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., sostenendo che i fatti andrebbero inquadrati in un contesto di criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) sul differimento: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la richiesta tardiva e non sufficientemente giustificata, rilevando che il difensore aveva avuto contezza dell'impegno professionale prima e ha comunicato l'impedimento solo nelle ore immediatamente precedenti l'udienza; inoltre era presente in udienza un sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il quale ha pienamente svolto la difesa (la nomina del sostituto legittima il prosieguo e la decisione senza rinvio); 2) sulla comunicazione circa la pena sostitutiva: la Corte d'appello aveva già motivatamente confermato il diniego operato in primo grado, indicando che, alla luce dei titoli di reato e della normativa (art. 59, comma 1, lett. d, l. 689/1981), l'applicazione della pena sostitutiva era preclusa; inoltre l'imputato non ha interloquito sul punto e il difensore non risultava munito di procura speciale per avanzare formale richiesta; 3) sull'attenuante per collaborazione: la Corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dalla norma (assenza di concreta emersione del vincolo di criminalità organizzata nei fatti contestati e mancato rispetto dei requisiti temporali relativi alla collaborazione), e la tesi difensiva non è supportata da elementi concreti nelle sentenze di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento al contraddittorio scritto e alla possibilità (se richiesta rituale) di trattazione orale; qui il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza richiesta di trattazione orale
art. 420-ter, cod. proc. pen.
art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Disciplina la comunicazione del legittimo impedimento del difensore: la tempestività si valuta con riguardo al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento; la Corte ha ritenuto tardiva la comunicazione effettuata poche ore prima dell'udienza
art. 102, cod. proc. pen.
La nomina di un sostituto processuale attribuisce a quest'ultimo pieni poteri per svolgere la difesa e rende incompatibile la richiesta di rinvio per lo stesso impegno professionale nel processo in cui il sostituto è nominato
art. 20-bis, cod. pen.
Norma sulla possibile applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto l'applicazione non percorribile nel caso concreto per i motivi di legge e di fatto indicati
legge n. 689/1981, artt. 53 e 59
art. 53 e art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981
Art. 53 (riguardo alla procedura e agli effetti sanzionatori) e art. 59 (cause di esclusione o preclusione per l'applicazione di pene alternative): la Corte ha ritenuto che, per i reati contestati e i titoli di reato, l'applicazione della pena sostitutiva fosse esclusa ai sensi dell'art. 59
art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
Prevede una causa di diminuzione per chi collabora con la giustizia in materia di associazione di tipo mafioso; la Corte ha escluso l'attenuante perchè mancava il concreto inquadramento dei fatti in contesto di criminalità organizzata e non erano rispettati i presupposti temporali
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e vizi di motivazione); il ricorso deduceva tali vizi ma la Corte lo ha ritenuto infondato
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna per compenso/danno in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compresso alla luce della presenza di un sostituto e della tardività della richiesta di rinvio
artt. 132 e 133, cod. pen.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena; richiamate nel contesto della discussione sul trattamento sanzionatorio confermato
Massime di principio
- Comunicare il legittimo impedimento del difensore non appena se ne abbia conoscenza: la tempestività è valutata rispetto al momento di conoscenza dell'impedimento; comunicazioni tardive rischiano il rigetto.
- Se in udienza è presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il sostituto ha pieni poteri di rappresentanza e la Corte è legittimata a procedere senza rinvio; la nomina di un sostituto rende difficilmente accoglibile la richiesta di differimento per lo stesso impegno professionale del titolare.
- Le eccezioni sulla mancata informazione o possibilità di ottenere pene sostitutive possono essere considerate inammissibili se il tema è già stato affrontato e motivatamente escluso in primo grado o in appello per cause di esclusione previste dalla legge (es. art. 59 l. 689/1981).
- L'attenuante prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. richiede che i fatti siano effettivamente riconducibili a un contesto di criminalità organizzata e che sussistano i requisiti temporali e fattuali della collaborazione: mere affermazioni non comprovate nei giudizi di merito non sono sufficienti.
- Richieste tardive o non adeguatamente motivate dal difensore, soprattutto quando riguardano questioni processuali fondamentali (rinvio, procura speciale), espongono il ricorrente al rigetto e a sanzioni economiche e spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- In sede d'impugnazione, il mancato esercizio di un'interlocuzione da parte dell'imputato o l'assenza di procura speciale per atti specifici può ostacolare l'accoglimento di richieste nuove o sostanziali formulate in appello o in Cassazione.
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