Sentenza del 06/02/2018 n. 3386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 2004, maggiori redditi d'impresa, maggiore volume d'affari IVA e relative sanzioni, ritenendo fittizio il contratto di appalto con la società Mo. s.r.l. e ravvisando un'interposizione illecita di manodopera. Il ricorso in Cassazione riguardava, da un lato, l'errata equiparazione tra deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA e, dall'altro, l'applicabilità dello ius superveniens anche ai fini IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, affermando che la modifica normativa che limita l'indeducibilità ai costi direttamente utilizzati per delitti non colposi opera ai fini delle imposte dirette, ma non comporta automaticamente la detraibilità dell'IVA. Ai fini IVA devono essere autonomamente verificati l'effettività dell'operazione, l'identità del prestatore, l'inerenza e il nesso con l'attività d'impresa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, che dovrà esaminare la falsità delle fatture, l'onere della prova e l'inerenza dei costi. Il secondo motivo, relativo all'IRAP, è stato rigettato: il giudicato esterno formatosi sulla natura reale del contratto di appalto con la società Mo. era vincolante anche per l'annualità 2004, trattandosi di un presupposto comune a più periodi d'imposta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1
Nella determinazione dei redditi [...] non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
La disciplina limita l'indeducibilità ai costi direttamente utilizzati per delitti non colposi. Poiché l'illecito contestato era una contravvenzione, la limitazione opera ai fini delle imposte dirette, ma non risolve automaticamente la questione della detrazione IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione IVA richiede che l'imposta riguardi operazioni effettive, inerenti all'attività economica e correttamente riferibili al soggetto che ha effettuato la prestazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18
Il sistema di pagamento e recupero dell'IVA presuppone che l'imposta sia versata al soggetto che ha effettivamente effettuato la prestazione; la fattura emessa da un soggetto interposto o diverso può impedire la detrazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5-bis e 11
Rilevano per la determinazione della base imponibile IRAP; nel caso concreto il giudicato esterno sulla natura del rapporto contrattuale ha impedito di rimettere in discussione il presupposto comune dell'accertamento.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato fa stato tra le parti, aventi causa ed eredi, ma in materia IVA la sua efficacia può essere limitata quando contrasti con norme imperative dell'Unione europea e con il contrasto all'abuso del diritto.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18
La violazione relativa alla somministrazione illecita di manodopera è stata qualificata come contravvenzione; tale qualificazione rileva per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, ma non determina da sola il diritto alla detrazione IVA.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo ai fini delle imposte dirette e la detraibilità della relativa IVA sono questioni autonome: l'una non comporta automaticamente l'altra.
- Anche quando il costo è stato realmente sostenuto, l'IVA può essere indetraibile se la fattura indica un soggetto diverso dall'effettivo prestatore o se l'operazione è soggettivamente inesistente.
- Per contestare o difendere la detrazione IVA occorre verificare concretamente l'effettività della prestazione, l'identità del fornitore, l'inerenza, la competenza, la certezza e la determinabilità del costo, nonché l'eventuale consapevolezza del contribuente rispetto alla frode.
- La modifica normativa del 2012 sull'indeducibilità dei costi illeciti riguarda principalmente la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non può essere invocata per superare i requisiti propri dell'IVA.
- Il giudicato esterno su un rapporto contrattuale può estendersi ad annualità diverse quando accerta un presupposto comune e stabile, soprattutto ai fini delle imposte dirette e IRAP.
- In materia IVA, invece, il giudicato relativo a un altro periodo d'imposta non è normalmente decisivo quando occorre verificare il rischio di abuso o frode secondo i principi dell'ordinamento europeo.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito deve riesaminare gli elementi probatori indicati dalla Corte, compresi l'onere della prova sulla falsità delle fatture e l'inerenza dei costi.
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