Sentenza del 20/06/2019 n. 3887 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Nullità della sentenza emessa riguardante l'iscrizione a ruolo, a carico del socio della società personale, per le imposte conseguenti al maggior reddito di partecipazione. Litisconsorzio necessario ex art.14 del D.lgs 546/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza è stata dichiarata nulla per mancata integrazione del contraddittorio. La nullità è assoluta e insanabile, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione. Il fascicolo deve essere rinviato al giudice di primo grado affinché proceda a un nuovo giudizio nei confronti di tutti i soggetti necessari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava imposte conseguenti alla rettifica del reddito della società di persone, con effetti inscindibili sia nei confronti della società sia nei confronti di tutti i soci. Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 546/1992, quando l’oggetto del ricorso coinvolge necessariamente più soggetti, tutti devono partecipare allo stesso processo mediante litisconsorzio necessario. Il giudizio si era invece svolto senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci e della società, che aveva anche proposto un’autonoma impugnazione.
Norme richiamate
Art. 14 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La norma impone il litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie inscindibili. In materia di società di persone, la rettifica del reddito sociale e le conseguenti pretese fiscali verso i soci richiedono, salvo questioni esclusivamente personali, la partecipazione della società e di tutti i soci.
Massime di principio
- Quando una controversia fiscale riguarda simultaneamente il reddito di una società di persone e le imposte imputate ai soci per trasparenza, la società e tutti i soci devono normalmente partecipare al medesimo processo.
- L’assenza di uno dei litisconsorti necessari determina una nullità assoluta e insanabile della sentenza e del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in appello o in Cassazione.
- La proposizione di ricorsi separati da parte della società e dei soci non elimina, di regola, la necessità di un esame unitario della controversia; il giudice deve garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- Se il contraddittorio non è stato correttamente instaurato, la decisione non viene normalmente confermata nel merito: la sentenza deve essere annullata e la causa rinviata al primo giudice per la rinnovazione del processo.
- La regola può non operare quando il socio deduce esclusivamente questioni personali, estranee alla determinazione del reddito sociale o alla pretesa fiscale comune.
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