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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2532

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1o dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

Normativa europea32022R2532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro di esecuzione della PAC al nuovo assetto introdotto dai regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2117. A tal fine sopprime la maggior parte delle disposizioni di esecuzione contenute nel regolamento (UE) 2017/892 e abroga i regolamenti di esecuzione relativi a olio d’oliva, apicoltura, vino e luppolo, con decorrenze differenziate. Sono però previste importanti norme transitorie per salvaguardare le spese, i pagamenti e i programmi/operazioni già avviati prima delle nuove date di abrogazione.

Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di gran parte delle norme di esecuzione sui regimi di aiuto PAC in taluni settori agricoli, con abrogazioni coordinate e regole transitorie per le spese e le operazioni avviate prima delle nuove date di applicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea ai regimi di aiuto e ai programmi operativi nei settori degli ortofrutticoli, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, dell’apicoltura, del settore vitivinicolo e del luppolo. Riguarda in particolare gli Stati membri, le organizzazioni di produttori, i beneficiari dei programmi di sostegno e le spese/pagamenti relativi a operazioni attuate prima delle date di abrogazione. Restano esclusi dall’effetto soppressivo i casi per i quali il testo prevede espressamente la prosecuzione dell’applicazione per spese sostenute e pagamenti effettuati in relazione a operazioni già avviate o approvate prima del 1° gennaio 2023 o, per il vino, prima del 16 ottobre 2023/2025 nei casi specifici previsti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione

Il regolamento interviene in fase di transizione verso il nuovo quadro della PAC introdotto dai regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2117. La finalità è quella di eliminare, a partire dalle nuove date di applicazione, le norme di esecuzione non più coerenti con il nuovo assetto dei sostegni settoriali, preservando al contempo la disciplina previgente per le spese, i pagamenti e le operazioni già avviate.

Contesto normativo e ratio della riforma

La Commissione richiama il nuovo quadro giuridico della PAC, che definisce obiettivi, tipi di intervento e requisiti comuni dell’Unione, lasciando agli Stati membri maggiore flessibilità nella programmazione tramite i piani strategici PAC per il periodo 2023-2027. In tale contesto, il regolamento (UE) 2021/2117 ha soppresso, dal 1° gennaio 2023, varie disposizioni settoriali del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative a ortofrutta, olio d’oliva e olive da tavola, apicoltura, vino e luppolo. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2022/126 ha sostituito le precedenti regole di dettaglio contenute nei regolamenti di esecuzione ora oggetto di abrogazione.

Ambito di applicazione materiale

Il provvedimento riguarda i regimi di aiuto e i programmi di sostegno nei settori:

  • ortofrutticolo;
  • olio di oliva e olive da tavola;
  • apicoltura;
  • vitivinicolo;
  • luppolo.

Le disposizioni hanno rilievo soprattutto per gli Stati membri e per i soggetti beneficiari che abbiano sostenuto spese o effettuato pagamenti nell’ambito di operazioni attuate prima delle nuove date di abrogazione. Il regolamento non disciplina nuovi aiuti, ma regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, evitando vuoti normativi per le situazioni già in corso.

Soppressione delle norme del regolamento (UE) 2017/892

L’articolo 1 sopprime, dal 1° gennaio 2023, gli articoli da 2 a 21 e da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nonché gli allegati da I a VI. La soppressione è ampia e colpisce la parte centrale delle regole applicative in materia di ortofrutta.

Permane tuttavia l’applicazione delle disposizioni soppresse:

  • per le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • per i programmi operativi che continuano fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117;
  • per i programmi operativi approvati dagli Stati membri prima del 1° gennaio 2023 secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) 2017/891.

Abrogazioni nei settori olio d’oliva, apicoltura, vino e luppolo

L’articolo 2 coordina le abrogazioni dei regolamenti di esecuzione settoriali e ne disciplina la sopravvivenza limitata per il passato.

Olio di oliva e olive da tavola

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2023. Esso resta applicabile per le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate prima di tale data nell’ambito dei regimi di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Apicoltura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato dal 1° gennaio 2023. La sua applicazione è mantenuta per le spese e i pagamenti relativi a operazioni anteriori a tale data nell’ambito dei regimi di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Settore vitivinicolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato dal 16 ottobre 2023. Tuttavia:

  • continua ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate prima del 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo;
  • continua ad applicarsi fino al 16 ottobre 2025, per le operazioni svolte ai sensi degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se al 15 ottobre 2023 l’operazione era solo parzialmente attuata, le spese sostenute rappresentavano almeno il 30% delle spese pianificate e l’operazione viene completata entro il 15 ottobre 2025.

Luppolo

Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato dal 1° gennaio 2023, ma continua ad applicarsi per le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente a tale data nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetto pratico per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese, organizzazioni di produttori e beneficiari di programmi PAC, il punto centrale è la distinzione tra:

  • operazioni e spese maturate prima delle nuove date di abrogazione, che restano soggette alla disciplina previgente;
  • nuove operazioni o nuove programmazioni, che devono invece essere lette alla luce del nuovo quadro PAC e delle norme di attuazione sostitutive.

Il regolamento svolge quindi una funzione eminentemente transitoria e di coordinamento, evitando discontinuità nei controlli, nei pagamenti e nella gestione amministrativa delle misure già in corso.

Disposizioni principali

Soppressione delle norme di esecuzione per ortofrutta

Sono soppressi, dal 1° gennaio 2023, gli articoli da 2 a 21 e da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nonché gli allegati da I a VI. Le disposizioni soppresse continuano tuttavia ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai programmi operativi che proseguono fino alla loro scadenza o che siano stati approvati prima del 1° gennaio 2023 ai sensi della normativa allora vigente.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 615/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2023. Continua però ad applicarsi per spese e pagamenti relativi a operazioni attuate prima di tale data nell’ambito dei regimi di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (olio di oliva e olive da tavola).

Abrogazione del regolamento (UE) 2015/1368

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato dal 1° gennaio 2023, ma resta applicabile alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate prima di tale data nell’ambito dei regimi di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (apicoltura).

Abrogazione del regolamento (UE) 2016/1150 e deroga transitoria per il vino

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato dal 16 ottobre 2023. Continua ad applicarsi, in via transitoria, alle spese e ai pagamenti per operazioni attuate prima di tale data nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo e, per le operazioni relative agli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fino al 16 ottobre 2025 se, entro il 15 ottobre 2023, l’operazione era già parzialmente attuata, le spese sostenute rappresentavano almeno il 30% del totale pianificato e l’operazione sia completata entro il 15 ottobre 2025.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 738/2010

Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato dal 1° gennaio 2023. Rimane applicabile per le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente a tale data nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (luppolo).

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato agricoliorganizzazione comune dei mercatiortofruttasettore vitivinicolo

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