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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30663/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio, fondata sulla sopravvenuta revoca della misura cautelare e sul conseguente venir meno dell'interesse ad impugnare. La decisione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, con esclusione del pagamento delle spese processuali e della condanna all'ammenda.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare applicata nei confronti di un imputato ritenuto gravemente indiziato di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti commessi tra ottobre 2024 e maggio 2025. Il Tribunale del riesame di Firenze ha parzialmente confermato il provvedimento del GIP di Pistoia, sostituendo l'obbligo di dimora con prescrizioni con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi, diretti a contestare sia l'esistenza delle esigenze cautelari sia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di consumo di gruppo dello stupefacente. Nelle more del giudizio di legittimità, però, i difensori hanno rinunciato al ricorso, rappresentando che la misura cautelare era stata revocata per sopravvenuti nuovi elementi di fatto, con conseguente venir meno dell'interesse ad impugnare e richiesta di non applicare spese e ammenda.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La contestazione difensiva riguardava la qualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; il ricorso sosteneva che non vi fosse cessione penalmente rilevante ma consumo di gruppo, incidendo sui gravi indizi di colpevolezza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando intervenga nelle more del giudizio di cassazione e sia correlata alla sopravvenuta cessazione dell'interesse ad impugnare, determina la definizione del procedimento di legittimità senza esame del merito.
  • In materia cautelare, la sopravvenuta revoca della misura può rendere privo di interesse il ricorso proposto avverso l'ordinanza genetica o confermativa, impedendo la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
  • Quando il ricorso viene definito per rinuncia conseguente a sopravvenienze che eliminano l'interesse, non si applicano le conseguenze economiche sfavorevoli tipiche dell'inammissibilità, come spese processuali e ammenda.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEsigenze cautelari
RamiStupefacentiMisure cautelari
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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