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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 125 del 11/07/2026

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce un nuovo quadro organico per l’omologazione dei dispositivi e sistemi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, distinguendo tra omologazione del prototipo, taratura iniziale e periodica e verifiche di funzionalità. Vengono fissati requisiti tecnici, documentali e prestazionali per apparecchi istantanei e sistemi di misura media, con regole specifiche su laboratori accreditati, incertezze massime, prove di laboratorio, gestione delle modifiche e contenuti della documentazione da presentare al MIT. Il decreto disciplina inoltre il regime transitorio per i prototipi già approvati ai sensi del d.m. 13 giugno 2017, n. 282, che in molti casi si intendono omologati ai fini del nuovo testo, e abroga il previgente decreto, mantenendo solo alcune disposizioni per un periodo limitato.

Disposizioni su omologazione, taratura e verifiche dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

Omologazione, taratura e verifiche dei dispositivi per il controllo della velocità

Il decreto definisce il quadro tecnico-amministrativo per l’omologazione dei dispositivi e sistemi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, ai sensi degli artt. 45, comma 6, e 142 del Codice della strada, nonché dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione. Il testo sostituisce la disciplina previgente, introducendo criteri univoci per prototipi, tarature, verifiche di funzionalità e gestione delle modifiche.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento richiama, oltre al Codice della strada e al Regolamento, il d.m. 13 giugno 2017, n. 282, il d.m. 11 aprile 2024, n. 105, e il d.m. 18 agosto 2025, n. 305 sulla piattaforma telematica per la trasmissione dei dati dei dispositivi per il controllo della velocità. Sono richiamati anche i profili di procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223, nonché il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 08/2026.

Oggetto dell’omologazione

L’art. 1 definisce l’oggetto del decreto: caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione del prototipo, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi e mezzi tecnici utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. L’omologazione del prototipo verifica che i dispositivi prodotti in conformità al prototipo siano idonei come misuratori di velocità e rispettino i requisiti dell’Allegato A.

Soggetti e ruoli

L’Allegato A chiarisce le definizioni essenziali:

  • il MIT è l’autorità competente all’omologazione;
  • il produttore coincide con il fabbricante, l’importatore unico o il rappresentante del fabbricante, purché stabilito nell’Unione europea;
  • il titolare dell’omologazione è il produttore che presenta l’istanza e ottiene il decreto;
  • l’utilizzatore è l’organo di polizia stradale che impiega il dispositivo;
  • i laboratori di prova e i LAT devono operare in conformità alle norme ISO/IEC 17025 e risultare accreditati da ACCREDIA o equivalenti organismi firmatari di accordi di mutuo riconoscimento.

Tipologie di dispositivi e classificazione funzionale

Il decreto distingue tra dispositivi per la velocità istantanea e sistemi per la velocità media. Il prototipo deve essere descritto tramite una tabella identificativa che riporta nome commerciale, codice modello, direzionalità, modalità di funzionamento, tipologia di postazione, modalità di ripresa, campo di misura, numero di corsie, rilevazione simultanea, classificazione dei veicoli, presenza di OCR e altre caratteristiche tecniche. Sono inoltre classificate le componenti in tre gruppi:

  • Gruppo 1: parti rilevanti ai fini della misura;
  • Gruppo 2: parti non rilevanti alla misura ma necessarie alla corretta acquisizione dell’infrazione;
  • Gruppo 3: parti non rilevanti né alla misura né alla corretta acquisizione, sostituibili con semplice comunicazione al MIT tramite PEC se equivalenti o superiori.

Contenuto dell’omologazione e documentazione tecnica

Il prototipo va depositato nella configurazione invariante, con il software integrato di gestione ma non con il software di interfaccia operatore. La domanda di omologazione deve includere documentazione tecnica e amministrativa, manuali di installazione/uso/manutenzione, tarature, verifiche di funzionalità, prove di laboratorio, codici HASH o CRC del software rilevante, dichiarazioni UE di conformità, dichiarazione RoHS, attestazione di non precedente omologazione per gli stessi componenti di Gruppo 1 e 2, oltre alla certificazione ISO 9001.

Taratura del prototipo: criteri, laboratori e limiti di errore

La taratura in fase di omologazione deve essere svolta da un LAT accreditato. Le incertezze della strumentazione non devono superare:

  • 0,5 km/h fino a 100 km/h;
  • 0,5% oltre 100 km/h. Per la lunghezza della base estesa dei sistemi di velocità media, l’incertezza non deve superare lo 0,3% della tratta. Il decreto fissa limiti di errore per la taratura del prototipo pari a:
  • 3,00 km/h fino a 100 km/h;
  • 3,00% oltre 100 km/h;
  • media delle misure: 1,0 km/h e 1,0%. Sono inoltre stabiliti i criteri di calcolo basati su scarto, rapporto di velocità e relative incertezze, differenziati tra velocità istantanea e media.

Verifiche di funzionalità in omologazione

Le verifiche di funzionalità in omologazione sono svolte dal produttore sotto la supervisione di un ente terzo validatore. Devono coprire le diverse condizioni di uso, comprese fasce orarie e condizioni atmosferiche differenti. Per la velocità istantanea, i test richiedono un numero minimo di transiti e percentuali di successo elevati su rilevazione, attribuzione velocità, acquisizione immagini/video, classificazione e lettura targa. Per la velocità media, è prevista una sperimentazione estesa su una coppia di postazioni start/stop, con campionamenti, accoppiamento dei veicoli, verifica della classificazione, lettura OCR e analisi dei mancati accoppiamenti. Il superamento richiede il positivo esito di tutte le verifiche previste.

Requisiti specifici per OCR, immagini e cybersecurity

Se il dispositivo realizza riprese anteriori in modalità automatica, deve oscurare automaticamente le parti dell’immagine idonee all’identificazione delle persone a bordo. Le immagini e i dati devono essere crittografati e firmati digitalmente per garantirne autenticità, integrità e non ripudio. Le funzioni ulteriori dichiarate dal produttore, come monitoraggio del traffico o statistiche, non rientrano nell’omologazione e non possono essere usate per l’accertamento delle violazioni.

Controlli di conformità sulla produzione

L’art. 5 prevede controlli di conformità sulla produzione effettuati da organismi accreditati e autorizzati con successivo decreto della competente Direzione generale. In presenza di certificazione ISO 9001, le verifiche sui prodotti avvengono ogni tre anni; in assenza, annualmente. Le verifiche avvengono su campioni scelti casualmente, con costi a carico del produttore, e possono essere svolte anche dalla Direzione generale competente. Per nuove richieste di omologazione è obbligatorio il possesso della ISO 9001.

Taratura iniziale e periodica in esercizio

Ogni esemplare deve essere sottoposto a taratura iniziale prima dell’uso e a taratura periodica almeno annuale. La mancata scadenza annuale comporta la messa fuori servizio del dispositivo; se la taratura periodica non viene eseguita entro tre anni dall’ultima taratura positiva, occorre una nuova taratura iniziale. Le tarature si eseguono per tutte le funzionalità usate e, per i sistemi di velocità media, anche sulla lunghezza della base. Il decreto differenzia i limiti di errore tra taratura iniziale e periodica:

  • taratura iniziale: 3,00 km/h fino a 100 km/h e 3,00% oltre 100 km/h; media delle misure 1,0 km/h e 1,0%;
  • taratura periodica: 4,00 km/h fino a 100 km/h e 4,00% oltre 100 km/h; media delle misure 1,5 km/h e 1,5%.

Verifiche di funzionalità in esercizio

Le verifiche di funzionalità successive o contestuali alla taratura servono ad accertare l’assenza di malfunzionamenti e sono verbalizzate dall’utilizzatore. Il verbale ha efficacia ex art. 2700 c.c. e deve indicare almeno tipo di verifica, dati del dispositivo, dati della taratura, luogo, verificatori, giorno e orari delle acquisizioni. Le verifiche non sostituiscono la taratura del LAT né le manutenzioni/revisioni previste dal manuale, e non possono essere usate per l’applicazione di sanzioni.

Misure transitorie per i dispositivi già approvati

L’Allegato B contiene l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi già emanati ai sensi del d.m. 13 giugno 2017, n. 282. I dispositivi conformi a tali prototipi si intendono omologati ai fini del nuovo decreto. Per i dispositivi non ancora in uso, le regole su taratura iniziale e verifiche iniziali decorrono dall’entrata in vigore. Le richieste di approvazione pendenti sono convertite d’ufficio in domande di omologazione, mentre le richieste di estensione pendenti sono trattate come istanze di estensione di omologazione.

Abrogazione del previgente decreto

Il d.m. 13 giugno 2017, n. 282, è abrogato, salvo il Capo 7 dell’Allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche, che cessano di avere efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Oggetto e finalità

Il decreto disciplina caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione del prototipo, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi di cui all’art. 45, comma 6, del Codice della strada, usati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice. L’omologazione riguarda il prototipo depositato e serve ad accertare l’idoneità dei dispositivi prodotti conformemente ad esso.

Omologazione del prototipo e requisiti tecnici

L’omologazione è rilasciata dal MIT con decreto, comunicato al produttore e pubblicato sul sito istituzionale. I dispositivi e sistemi sono soggetti a omologazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Regolamento; le caratteristiche del prototipo sono descritte nella tabella identificativa dell’Allegato A. Il produttore deve depositare il prototipo nella configurazione invariante, insieme al software integrato di gestione e alla documentazione tecnica e amministrativa richiesta.

Taratura e verifiche di funzionalità

Il decreto distingue taratura del prototipo, taratura iniziale e taratura periodica, tutte da eseguire da un LAT accreditato con rilascio del certificato di taratura. Le verifiche di funzionalità servono ad accertare il corretto funzionamento nelle condizioni di uso e, per la velocità media, includono anche sperimentazioni e prove di accoppiamento/riconoscimento. In caso di esito negativo di taratura o verifiche, il dispositivo o sistema non può essere utilizzato fino al superamento delle nuove prove.

Regime transitorio e abrogazioni

I dispositivi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B, già approvati ai sensi del d.m. 13 giugno 2017, n. 282, si intendono omologati ai fini del presente decreto. Per quelli ancora non posti in uso, le regole su taratura iniziale e verifiche iniziali si applicano dalla data di entrata in vigore. Il d.m. 13 giugno 2017, n. 282, è abrogato salvo il Capo 7 dell’Allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche, che cessano dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneapparecchiature di controllotarature e verificheautotrasporto

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