Cassazione Civile, Ordinanza n. 31586/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava una decisione della giustizia tributaria che aveva confermato, in sostanza, la rideterminazione della rendita catastale di aerogeneratori classificati in categoria D/1 situati nel territorio di un Comune pugliese. La lite nasceva da avvisi di accertamento notificati nel 2013, relativi alla rendita attribuita a tali beni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata sfavorevole alla contribuente. In cassazione la società articolava sette motivi: (1) violazione degli obblighi di motivazione e dello Statuto del contribuente, assumendo che la rendita fosse stata rideterminata sulla base di una stima nuova, introdotta per la prima volta dall’Ufficio nelle controdeduzioni in appello; (2) violazione del divieto di ius novorum nel processo tributario, per avere il giudice fondato la decisione su una stima prospettata solo in secondo grado; (3) nullità della sentenza per motivazione per relationem a decisioni di altre controversie; (4) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che per aerogeneratori analoghi in altra provincia fossero state attribuite rendite inferiori e che il giudice non avesse considerato la metodologia di stima del costo medio di realizzazione; (5) ulteriore omesso esame in relazione ad avvisi catastali precedenti relativi ad impianti analoghi; (6) violazione delle norme catastali sulla stima diretta degli immobili speciali, sul capitale fondiario e sui criteri di determinazione della rendita; (7) violazione delle norme sul saggio di fruttuosità, sostenendo che dovesse applicarsi il 1,5% anziché il 2%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa novità della stima e allo ius novorum, osservando che la contestazione non riguardava fatti ignoti alla contribuente, ma la valutazione tecnica di fatti già dedotti nella procedura DOCFA, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di difendere in giudizio una motivazione originaria ritenuta adeguata anche mediante argomenti e documenti ulteriori, senza integrare postumamente un deficit motivazionale dell’atto. Ha escluso inoltre la nullità della decisione per motivazione per relationem, poiché il giudice di merito non si era limitato a un rinvio acritico ad altre decisioni, ma aveva autonomamente ricostruito i criteri di stima e le ragioni della conferma della rendita. Ha poi respinto i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., rilevando che le doglianze investivano in realtà la valutazione delle prove e non un fatto storico decisivo omesso. Infine ha ritenuto corretto l’impianto normativo applicato dal giudice di merito: per beni di categoria D la rendita va determinata con stima diretta; il saggio di fruttuosità è stabilito normativamente e, secondo la giurisprudenza richiamata, per tali fabbricati è pari al 2%, senza discrezionalità dell’Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha escluso le violazioni dedotte.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione per relationem; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ha escluso che vi fosse un’integrazione tardiva della motivazione.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il divieto di ius novorum nel processo tributario; la Corte ha escluso la violazione.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione della rendita catastale; la Corte ha ritenuto conforme la decisione impugnata.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
per gli immobili a destinazione speciale la rendita va determinata mediante stima diretta.
art. 28 L. n. 1231/1936
richiamato quale parametro della categoria degli opifici e delle unità immobiliari speciali.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
il saggio di fruttuosità è determinato normativamente e non è liberamente scelto dall’Amministrazione.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato per la stima diretta delle unità a destinazione speciale.
artt. 27, 28, 29 e 30 d.P.R. n. 1142/1949
utilizzati come base del procedimento estimativo catastale per gli immobili speciali.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in relazione ai moltiplicatori da cui ricavare in senso inverso il saggio di capitalizzazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
D.M. 14 dicembre 1991
richiamato per i moltiplicatori e il sistema di determinazione del saggio di fruttuosità.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
richiamato per la procedura DOCFA e la proposta di rendita del contribuente.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 conv. in L. 24 marzo 1994, n. 75
richiamato quale base normativa della procedura DOCFA.
Massime di principio
- Quando l’avviso catastale rettifica una rendita proposta con procedura DOCFA sulla base degli stessi fatti dichiarati dal contribuente, la controversia investe la valutazione tecnica di quei fatti e non un fatto nuovo ignoto al destinatario; in tale ipotesi l’Ufficio può difendere in giudizio l’atto anche con argomenti e documenti ulteriori, senza che ciò integri una illegittima integrazione postuma della motivazione.
- Il divieto di ius novorum nel processo tributario non impedisce all’Amministrazione di sviluppare in giudizio difese e riscontri istruttori a sostegno di una motivazione originaria già sufficiente; ciò che è precluso è solo la sanatoria ex post di un avviso carente nella sua struttura motivazionale.
- La motivazione per relationem è censurabile solo se il giudice si limita a rinvii acritici a precedenti o massime, senza esplicitare il nesso con la fattispecie concreta e senza rendere percepibile la ratio decidendi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle prove o a proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare classificati in categoria D, la rendita catastale va determinata mediante stima diretta secondo i criteri normativi applicabili, e il saggio di fruttuosità non è rimesso a discrezionalità dell’Amministrazione ma è fissato normativamente.
- Nella stima catastale degli immobili speciali, l’Ufficio deve attenersi ai parametri di legge e non può applicare un saggio di capitalizzazione diverso da quello normativamente previsto per il gruppo catastale di appartenenza.
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