L.R. Emilia-Romagna 25/2017
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge collega la manovra di bilancio 2018-2020 con interventi su personale, turismo, commercio, ambiente, trasporti, sanità e montagne. Contiene anche proroghe e norme transitorie, tra cui stabilizzazioni di precari, vigenza di graduatorie, canoni per acque minerali dal 2019 e cessazione dell’avvalimento sismico dei Comuni al 31 dicembre 2018.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018 dell’Emilia-Romagna
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018 dell’Emilia-Romagna
La legge integra la programmazione finanziaria regionale 2018-2020 con misure organizzative, settoriali e transitorie in vari ambiti di competenza della Regione Emilia-Romagna. Molte disposizioni incidono su termini, procedure e assetti gestionali, con effetti spesso limitati a specifici periodi o esercizi finanziari.
Finalità generale
Il provvedimento è adottato in coerenza con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e mira a rendere più efficace l’azione amministrativa rispetto agli obiettivi del DEFR 2018, in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione 2018-2020.
Organizzazione e personale
La legge interviene sull’organizzazione amministrativa regionale e su alcuni istituti del personale.
Gestione del patrimonio forestale regionale
Nell’ambito della disciplina sulla soppressione dell’ARF, il trasferimento di risorse regionali a copertura delle spese per la gestione del patrimonio regionale è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.
Disciplina del personale trasferito e stabilizzazioni
La legge regionale n. 5 del 2001 continua ad applicarsi solo per l’attuazione della disciplina regionale sull’istruzione e formazione professionale.
Per il superamento del precariato, la Regione può prevedere stabilizzazioni del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni, applicando anche la normativa statale richiamata. Sono compresi i rapporti relativi a graduatorie per procedure concorsuali ordinarie e quelli della struttura commissariale per il sisma del 2012.
Sono inoltre possibili stabilizzazioni del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.
I contratti a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato cumulando rapporti di lavoro flessibile svolti anche presso la Regione e la struttura commissariale.
Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individuano posti, personale e modalità attuative.
In attuazione della disciplina statale richiamata, i requisiti a) e b) possono maturare anche cumulativamente tra diverse forme di lavoro flessibile, purché le attività siano state svolte presso sedi commissariali o sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti; nei processi di riordino o soppressione di enti è valorizzato anche il servizio prestato presso l’amministrazione di provenienza.
Graduatorie regionali e sanitarie
Le graduatorie regionali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
Per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali, compresa ARPAE, si applicano le disposizioni dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ferme le esclusioni già previste.
Per le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, le graduatorie concorsuali non possono avere vigenza superiore a tre anni dalla pubblicazione. Quelle già vigenti al 29 dicembre 2017 da più di tre anni non possono essere ulteriormente prorogate; quelle vigenti da meno di tre anni restano soggette al termine massimo triennale, senza proroga.
Attività giornalistiche istituzionali
L’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa sono qualificati come strutture speciali.
Al personale regionale iscritto all’Ordine dei giornalisti, addetto alle funzioni giornalistiche istituzionali, si applicano stato giuridico e trattamento economico del CNLG. La stessa disciplina vale anche quando il personale sia assegnato a istituti, agenzie ed enti regionali indicati dalla legge, nonché, tramite convenzioni, agli enti e alle agenzie del Servizio sanitario regionale e ad ARPAE. Sono previste tabelle di equiparazione, regole organizzative, incompatibilità e una facoltà di collocazione nelle strutture ordinarie per chi non aderisce all’inquadramento specializzato.
Entro 90 giorni devono essere adottati gli atti interni per l’applicazione della disciplina.
Sviluppo economico, turismo, commercio e cultura
La legge modifica la disciplina delle strutture ricettive, dell’organizzazione turistica, del commercio e alcuni strumenti di sostegno economico.
Strutture ricettive
Le funzioni statistiche e comunicative passano alla struttura regionale competente in materia di statistica.
La segnalazione certificata di inizio attività delle strutture deve essere redatta su modulo comunale conforme al modello regionale. Chi svolge l’attività comunica al Comune i periodi di disponibilità all’accoglienza al momento della SCIA e aggiorna preventivamente eventuali variazioni. Devono essere esposti i prezzi nelle stanze e trasmessi alla Regione i dati sul movimento clienti secondo le modalità regionali.
Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze comunicano al Comune, al momento della SCIA, l’elenco delle unità gestite; in caso di modifiche o nuove unità, l’aggiornamento va fatto trimestralmente e comunque prima della locazione.
Per le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i titolari o gestori comunicano al Comune le caratteristiche della struttura con modalità e tempistiche fissate dalla Giunta. Alcune comunicazioni vengono spostate dalla Regione al Comune. I prezzi devono essere esposti in tabella ben visibile nel luogo di ricevimento.
Funzioni in materia di turismo e destinazioni turistiche
Tra le funzioni regionali in materia turistica sono ricompresi il rilascio dell’attestato di idoneità e del tesserino per le professioni turistiche di accompagnamento, con sospensione e revoca, e la tenuta degli elenchi degli abilitati.
Sono soppresse alcune previsioni relative all’articolazione delle funzioni turistiche.
Le Destinazioni turistiche entrano espressamente tra i soggetti destinatari di alcune attività e possono essere inserite nella rete digitale integrata e ammesse a finanziamenti regionali. APT Servizi può svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche per i progetti di marketing e promozione.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali consistono in offerte di condizioni favorevoli di acquisto, limitate nel tempo, con merci distinguibili da quelle ordinarie.
Nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione non possono essere effettuate vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Per pubblicità e trasparenza del prezzo si applica la disciplina statale sul commercio; in caso di violazione si applicano le sanzioni del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Confidi turismo e commercio
I Confidi possono imputare al fondo rischi turismo e commercio risorse regionali già destinate ai medesimi settori fino al 31 dicembre 2017, derivanti da contributi concessi ai sensi delle leggi regionali richiamate, e utilizzarle a favore delle imprese secondo la normativa di riferimento. Le risorse sono attribuite dalla Giunta regionale su richiesta, con criteri e vincoli stabiliti con atto regionale.
Cultura
La disciplina sulla “Memoria del Novecento” viene modificata: l’Istituto Parri non è più indicato come coordinatore della rete, ma la Regione promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete degli istituti storici regionali.
Cura del territorio e dell’ambiente
Il provvedimento interviene su bonifica, montagna, acque minerali, sismica, parchi, fauna e contratti di fiume.
Consorzi di bonifica
Per gli interventi su opere pubbliche di bonifica resi necessari da eventi calamitosi si fa fronte con risorse regionali, con risorse della protezione civile o con fondi previsti dalla normativa sugli interventi agricoli.
I proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle eventuali opere funzionali e alle spese di funzionamento del consorzio.
I consorzi di secondo grado possono essere costituiti anche tra enti pubblici e tra enti pubblici e privati, non solo tra consorzi; nei servizi di competenza è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci entro il limite del 20% del quantitativo già concesso.
Il commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale è prorogato fino al 31 dicembre 2018, o fino all’insediamento dei nuovi organi se anteriore.
Patrimonio alpinistico
La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce priorità, criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dalla disciplina sul soccorso alpino e sul patrimonio alpinistico.
Acque minerali e termali
È introdotto un canone annuale per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente, dovuto dal concessionario oltre al diritto proporzionale già previsto. Il canone si versa entro il 31 marzo di ogni anno per i volumi sfruttati nell’anno precedente.
La Giunta, previo parere delle Commissioni competenti, determina canone, aggiornamenti, versamento, controlli, eventuali riduzioni per politiche ambientali e di sostenibilità, direttive per la misurazione e modalità di comunicazione dei dati. I proventi sono destinati prioritariamente ai Comuni sul cui territorio insiste l’attività estrattiva. Il canone si applica con riferimento alle risorse idriche sfruttate nell’anno 2019.
La legge introduce anche una clausola valutativa biennale, con relazione della Giunta all’Assemblea su attività di ricerca, coltivazione, concessioni, diritti e iniziative collegate al nuovo canone.
Politiche per la montagna
Le Unioni di Comuni comprendenti zone montane sono definite “Unioni di Comuni montani”, includendo il Nuovo Circondario imolese.
L’Assemblea legislativa approva un atto di programmazione pluriennale che fissa priorità, criteri di riparto del fondo montagna, premialità per fusioni comunali e per la gestione associata di funzioni strategiche, nonché attività di monitoraggio.
Le Unioni di Comuni montani approvano programmi triennali di investimento; la Regione verifica entro 30 giorni la coerenza con il programma regionale e, in caso positivo, assegna le quote del fondo. In caso di incoerenza, il programma è rinviato per modifica.
Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da risorse nazionali e regionali ed è destinato al trasferimento alle Unioni di Comuni montani per finanziare gli interventi dei programmi triennali. La Giunta disciplina concessione, erogazione, monitoraggio, verifica e eventuale revoca dei finanziamenti.
Sismica
L’avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica da parte dei Comuni cessa il 31 dicembre 2018. Da tale data le funzioni sismiche sono esercitate autonomamente dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard regionali. Restano ferme le funzioni regionali espressamente mantenute.
Parchi regionali e contratti di fiume
Per il Parco regionale del Delta del Po, il programma annuale diventa programma triennale e l’attuazione è riferita al triennio, con sostituzione del riferimento al Consorzio con quello all’Ente.
Per i contratti di fiume, la Regione prevede contributi agli enti locali per attività progettuali e processi partecipativi. Gli oneri per il 2018 e 2019 sono coperti mediante specifici capitoli di bilancio; per gli esercizi successivi al 2019 la copertura avviene con le autorizzazioni di spesa annuali di bilancio.
Raccolta funghi in pianura
Per i Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o convenzionati con esse o con Enti Parco, le funzioni di autorizzazione alla raccolta dei funghi sono esercitate dalle strutture regionali, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta, che individua anche i Comuni interessati.
Fauna selvatica in difficoltà
La Regione può stipulare convenzioni con centri di recupero autorizzati per la raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Le attività di raccolta e trasporto possono essere affidate, previa convenzione, anche a organizzazioni di volontariato iscritte al registro del Terzo settore e conformi alla disciplina regionale.
Le prestazioni rimborsabili sono limitate, per ciascun capo e per le specie individuate, a un massimo di quattro mesi dall’ingresso nel centro.
Trasporti e mobilità
La disciplina sul trasporto pubblico regionale e locale viene aggiornata sia sul versante tariffario sia su quello dei servizi complementari.
Servizi complementari e tariffazione
Sono qualificati come servizi di mobilità complementari car sharing, car pooling, bike sharing, parcheggi e noleggio di veicoli e biciclette destinati a una pluralità di soggetti, affidati dagli enti locali nel rispetto delle norme e della pianificazione.
La Giunta regionale stabilisce tipologie di titoli di viaggio e livelli tariffari di riferimento per il trasporto pubblico regionale e locale.
Validazione dei titoli di viaggio
Dal 1° gennaio 2018 gli utenti devono validare tutti i titoli di viaggio all’accesso al servizio e ad ogni cambio mezzo. Sono previste eccezioni per gli abbonamenti nel servizio ferroviario regionale e, per la validazione al cambio mezzo ferroviario, per i titoli di corsa semplice.
La violazione comporta sanzioni differenziate: importo minimo entro 5 giorni, riduzione in caso di pagamento tempestivo o da parte del genitore per i minorenni, sanzione ridotta entro 60 giorni e importo massimo oltre tale termine. Per l’abbonamento personale non esibito si applica la sanzione ordinaria, sostituibile con 6 euro se il documento di viaggio viene presentato entro cinque giorni e non risulti successivamente regolarizzato.
Sistema regionale della ciclabilità
Se la rete cicloviaria regionale attraversa aree protette nazionali, pianificazione e interventi devono rispettare la disciplina sulle aree protette. La rete può riguardare anche il livello nazionale e sono aggiornate le previsioni di collaborazione con il Terzo settore.
Politiche sociali e sanità
La legge contiene un intervento transitorio sul reddito di solidarietà e aggiorna una competenza sanitaria regionale.
Reddito di solidarietà e ReI
Le modifiche agli articoli 3 e 8 della legge regionale sul reddito di solidarietà sono abrogate, ma resta una norma transitoria: nella fase di avvio del ReI, i beneficiari del RES possono presentare domanda per il ReI; se risultano ammissibili alla misura nazionale, decadono dal beneficio regionale.
Sanità
È istituito, tra le funzioni regionali in materia sanitaria, il Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
Disposizioni finali e abrogazioni
Sono abrogati:
- l’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1985;
- l’articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995;
- gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004;
- l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006;
- il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2011.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
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