Cassazione Penale, Sentenza n. 15671/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due censure principali: (1) l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a constatare che nell'istituto esistono fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi tra detenuti in regime ordinario e in regime speciale, senza valutare se tale differenziazione costituisca un trattamento maggiormente afflittivo per i detenuti in regime speciale; (2) il diniego di poter tenere un frigorifero in cella, richiesto dal ricorrente per ragioni di salute, inciderebbe sul diritto alla salute e quindi legittimerebbe il reclamo giurisdizionale
La decisione
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non si sia limitata a una mera verifica formale della differenziazione, ma abbia motivatamente ritenuto giustificate le ragioni organizzative che impongono fasce orarie diverse, in coerenza con la giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2018. Sul secondo punto la Corte ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sulle disposizioni organizzative è ammesso solo quando ricada su una posizione giuridica soggettiva del detenuto che subisca un attuale e grave pregiudizio; nel caso di specie il diritto alla conservazione degli alimenti è garantito mediante misure organizzative (es. borse termiche con tavolette refrigeranti) e il diniego al frigorifero non è stato ritenuto lesivo in modo tale da giustificare la tutela richiesta
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), legge 26 luglio 1975, n.354 (ordinamento penitenziario)
La Corte, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2018, considera che la limitazione riguardante la cottura dei cibi è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale limitata alle parole indicate; tuttavia le misure restrittive residue possono essere giustificate da esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto
Corte Costituzionale, sent. 26 settembre 2018, n.186
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitata della disposizione che vietava, tra l'altro, la cottura dei cibi; tale pronuncia ha orientato la giurisprudenza di legittimità nel valutare la legittimità delle restrizioni operative negli istituti
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ordinamento penitenziario (rimedi giurisdizionali)
Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza tutela solo posizioni giuridiche soggettive del detenuto che siano ancora attuali e colpite da un grave pregiudizio derivante da condotte dell'Amministrazione; non è sindacabile ogni semplice disposizione organizzativa
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021
Richiama i presupposti essenziali della tutela giurisdizionale: esistenza di una posizione giuridica attiva del detenuto e di una condotta amministrativa che la ponga in contrasto illegittimo, con attuale e grave pregiudizio
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, sent. n. 5691)
Ha più volte ritenuto che il diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti può essere soddisfatto con misure organizzative interne (es. borse termiche con tavolette refrigeranti) senza che sia necessaria la presenza di un frigorifero in cella
Massime di principio
- Le disposizioni organizzative interne dell'istituto penitenziario sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se incidono su una posizione giuridica soggettiva del detenuto e producono un attuale e grave pregiudizio.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2018 la limitazione assoluta relativa alla cottura dei cibi è stata parzialmente disapplicata, ma le misure restrittive residue possono essere giustificate da esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto; il giudice dà rilevo probatorio alle giustificazioni organizzative dell'Amministrazione.
- Il diritto alla salute del detenuto può legittimare richieste particolari (es. sistemi di conservazione dei cibi), ma per ottenere tutela è necessario dimostrare con documentazione medico-legale l'effettivo bisogno e che le soluzioni alternative offerte dall'Amministrazione siano insufficienti.
- Soluzioni meno invasive (borse termiche, tavolette refrigeranti, organizzazione dei pasti) sono ritenute spesso adeguate per la conservazione degli alimenti; il ricorrente dovrebbe proporre misure calibrate e comprovate clinicamente se chiede deroghe più incisive (es. frigorifero in cella).
- Nelle controversie carcerarie il giudice tende alla contemperazione tra diritti individuali e esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto, richiedendo una motivazione concreta e proporzionata per ritenere illegittima una misura organizzativa.
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