Cassazione Penale, Sentenza n. 21005/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per furto aggravato (due borse sottrate in discoteca) e per ricettazione di un telefono cellulare. Il ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" perché la teste diretta non è stata escussa; 2) insufficienza del riscontro probatorio (ritrovamento della refurtiva) per provare la responsabilità per i furti; 3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricettazione; 4) mancanza di prova del dolo nella ricettazione e richiesta di riqualificazione nella contravvenzione dell'art. 712 c.p.; 5) diniego delle attenuanti generiche contestato come irragionevole; 6) vizio nella dosimetria della pena (pena ben sopra il minimo edittale senza adeguata motivazione e mancato richiamo agli artt. 133 c.p.); 7) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi: (i) l'utilizzabilità delle testimonianze indirette è lecita perché la difesa non ha contestato in dibattimento la mancata escussione della teste diretta (la revoca è avvenuta senza opposizione, equivalendo a rinuncia/consenso all'utilizzo delle dichiarazioni indirette); (ii) il ritrovamento, in casa del ricorrente e poche ore dopo i furti, di tutti gli oggetti sottratti costituisce un indizio forte e logicamente rilevante che assorbe la prova; (iii) la qualificazione del telefono ritrovato come reato di ricettazione è giustificata dal fatto che proveniva da un furto denunciato settimane prima e dalle modalità di presentazione dell'oggetto, che possono far ritenere il dolo eventuale; (iv) le questioni relative all'applicazione delle attenuanti, alla misura della pena e all'art. 131-bis c.p. sono valutazioni di merito congruamente motivate e non sindacabili in cassazione. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità e la Corte ha accolto tale richiesta.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
secondo comma richiamato nella sentenza
La ricettazione è stata riconosciuta anche con dolo eventuale; la ricostruzione considera la provenienza illecita del telefono e le modalità di presentazione come indizi della consapevolezza.
art. 195 cod. proc. pen. (esame del teste diretto)
commi 1, 2, 3 e 7 richiamati nella motivazione
La Corte ha interpretato che la testimonianza indiretta è utilizzabile se nessuna parte ha richiesto o si è opposta all'esame del teste diretto; la revoca dell'ammissione senza opposizione equivale a rinuncia.
art. 194 cod. proc. pen. (ammissibilità della prova testimoniale)
Richiamato per riaffermare il principio generale di ammissibilità della prova testimoniale salvo i casi tassativi di esclusione previsti dall'art.195.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
I giudici di merito hanno valutato che le circostanze concrete delle plurime condotte non giustificavano il riconoscimento e l'equivalenza delle attenuanti; tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se motivata.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiesto dal ricorrente per giustificare una maggiore argomentazione sulla dosimetria; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito e non censurabile in cassazione.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
I giudici hanno escluso la causa di non punibilità alla luce della gravità e della pluralità dei furti; decisione di merito non sindacabile in cassazione.
art. 712 cod. pen. (contravvenzione menzionata dal ricorrente)
Il ricorrente aveva chiesto la qualificazione nella contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha ritenuto che le modalità del bene non consentivano una valutazione di buona fede e che il dolo eventuale potesse sussistere, giustificando la fattispecie più grave.
Corte Costituzionale, sent. n. 24/1992 (riferimento giurisprudenziale)
Richiamata nell'argomentare la possibilità di formazione della prova senza contraddittorio quando vi sia consenso dell'imputato; usata a supporto della tesi sulla utilizzabilità delle testimonianze indirette in assenza di opposizione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 8434/2020; Sez. 3, n. 2001/2007; Sez. 6, n. 12982/2020; Sez. F, n. 38076/2008)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali la testimonianza indiretta è utilizzabile salvo i casi tassativi di esclusione esplicitati dall'art.195; la giurisprudenza è stata usata per sostenere l'inammissibilità del motivo che denunciava inutilizzabilità delle prove indirette.
Massime di principio
- La testimonianza indiretta (de relato) è utilizzabile se nessuna parte chiede o si oppone all'escussione del teste diretto: la mancata opposizione può essere interpretata come rinuncia implicita e legittima utilizzazione.
- Il ritrovamento presso l'imputato, in tempi ravvicinati, di tutti gli oggetti sottratti costituisce un indizio molto grave e può da solo rendere probabile l'addebito di furto, salvo idonea e specifica prova contraria.
- La ricettazione può essere configurata anche con dolo eventuale: le modalità di presentazione, lo stato dell'oggetto e circostanze temporali possono far desumere la consapevolezza della provenienza illecita.
- Le contestazioni relative all'applicazione delle attenuanti o alla misura della pena sono, di norma, valutazioni di merito; la Corte di Cassazione non le rivede se la motivazione di merito è congrua e logica.
- Per contestare l'utilizzabilità di una prova o ottenere l'escussione di un teste è cruciale l'azione tempestiva nel dibattimento: l'omissione di eccezioni o di richieste in aula può precludere rilievi successivi in sede di legittimità.
- La richiesta di riqualificazione in reato contravvenzionale (es. art. 712 c.p.) richiede elementi concreti che attestino la mera colpa o la mancata consapevolezza; l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato sul possesso degli oggetti non prova automaticamente la buona fede.
- Se si ritiene che una prova essenziale non sia stata acquisita o sia inutilizzabile, bisogna eccepire espressamente in dibattimento e nelle conclusioni per evitare la perdita della possibilità di far valere l'eccezione in sede di impugnazione.
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