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Sentenza

Sentenza n. 1614/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali relativi alla realizzazione di un centro di raccolta RAEE su un’area compresa in una lottizzazione convenzionata, nonché diniego di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari lottizzanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le delibere comunali, il progetto esecutivo e gli atti connessi alla realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sull’area individuata catastalmente nelle particelle 721 e 722 del foglio 4, comprese nella lottizzazione convenzionata da essi sottoscritta. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione della destinazione urbanistica prevista dal Programma di fabbricazione, dalla convenzione di lottizzazione e dal regolamento edilizio-urbanistico, nonché degli standard urbanistici, sostenendo che l’area era destinata a spazi pubblici attrezzati, istruzione e interesse comune e non alla realizzazione di un centro RAEE. Hanno inoltre dedotto violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, mancato coinvolgimento procedimentale, lesione del legittimo affidamento, illogicità, irragionevolezza, travisamento, contraddittorietà e sviamento, nonché carenza delle autorizzazioni prescritte. Il Comune ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo nel merito l’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché i ricorrenti, quali parti della convenzione di lottizzazione direttamente incise dagli atti, non erano soggetti terzi e il termine per impugnare decorreva dalla piena conoscenza della lesività, individuata nel 28 gennaio 2026, quando erano iniziati i lavori di sbancamento, e non dalla pubblicazione all’albo pretorio. È stata altresì riconosciuta la sussistenza dell’interesse a ricorrere in ragione della qualità di parti della convenzione e della contestata modifica unilaterale delle relative prescrizioni, senza necessità di dimostrare uno specifico ulteriore pregiudizio. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. L’area, classificata come zona Ct2 dal Programma di fabbricazione vigente al momento dell’adozione degli atti, era stata ceduta gratuitamente al Comune nell’ambito di una convenzione di lottizzazione per specifiche opere di urbanizzazione secondaria, quali spazio pubblico attrezzato, area per l’istruzione e area di interesse comune. La realizzazione di un centro di raccolta RAEE è stata ritenuta incompatibile con tali destinazioni convenzionali. Il Comune non poteva superare la convenzione invocando la mera qualificazione dell’opera come servizio di interesse collettivo né il successivo PSC, approvato dopo l’adozione della delibera impugnata; inoltre, il nuovo regolamento edilizio-urbanistico faceva salve le previsioni e le norme degli strumenti attuativi già approvati e convenzionati. Il TAR ha ribadito che la convenzione di lottizzazione è un accordo sostitutivo di provvedimento, soggetto all’art. 11 l. 241/1990 e, per gli aspetti compatibili, ai principi civilistici, sicché la modifica unilaterale delle sue prescrizioni non è consentita, salvo recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con corresponsione di un indennizzo oppure esercizio del potere autoritativo di modifica della destinazione, sorretto da una motivazione particolarmente incisiva e specifica a tutela dell’affidamento privato. Tali presupposti non risultavano sussistenti. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per impugnare le deliberazioni comunali decorre dalla pubblicazione per i terzi, mentre per i soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza della lesività dell’atto.

  • art. 11 l. 241/1990

    La convenzione di lottizzazione è qualificata come accordo sostitutivo di provvedimento, soggetto ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili; l’amministrazione non può modificarne unilateralmente le prescrizioni, salvo recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con indennizzo o esercizio di un potere autoritativo di modifica sorretto da motivazione particolarmente incisiva.

  • art. 8 NTA del Programma di fabbricazione del Comune di Drapia

    La destinazione Ct2 consentiva specifiche funzioni turistico-ricettive, commerciali, ricreative e di tempo libero, non compatibili con la realizzazione del centro di raccolta RAEE secondo la convenzione applicabile.

  • art. 8 della convenzione di lottizzazione

    L’area ceduta gratuitamente al Comune era destinata a spazio pubblico attrezzato, area per l’istruzione e area di interesse comune; tali destinazioni vincolavano l’amministrazione e risultavano incompatibili con il centro RAEE.

  • art. 31 del regolamento edilizio e urbanistico del Comune di Drapia

    Le previsioni edificatorie e le Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale di riferimento dei Piani Attuativi comunque denominati già approvati e convenzionati alla data di adozione del Piano Strutturale Comunale fanno parte integrante delle Norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale stesso.

    Le previsioni degli strumenti attuativi già approvati e convenzionati sono fatte salve dal PSC e continuano a integrare le relative norme di attuazione.

  • d.m. 1444/1968

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta violazione degli standard urbanistici; il giudice ha deciso la controversia sulla base dell’incompatibilità con la convenzione di lottizzazione, assorbendo le ulteriori censure.

Massime di principio

  • La convenzione di lottizzazione costituisce un accordo sostitutivo di provvedimento, espressione consensuale del potere pianificatorio, e vincola bilateralmente l’amministrazione e i lottizzanti secondo l’art. 11 l. 241/1990 e i principi civilistici compatibili.
  • L’amministrazione non può modificare unilateralmente le prescrizioni di una convenzione di lottizzazione. Può recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico nei casi previsti dalla legge, con corresponsione dell’indennizzo, oppure esercitare il potere autoritativo di modifica della destinazione urbanistica, ma in tal caso deve fornire una motivazione più incisiva e specifica, idonea a tutelare l’affidamento dei privati.
  • La realizzazione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse collettivo non è automaticamente compatibile con qualsiasi area destinata a servizi: quando l’area è assoggettata da una convenzione di lottizzazione a specifiche destinazioni, l’opera deve rispettare tali prescrizioni, salvo il loro legittimo superamento mediante un provvedimento adeguatamente motivato e fondato sui presupposti di legge.
  • Per i soggetti direttamente incisi da una deliberazione comunale, tra cui le parti di una convenzione di lottizzazione interessata dall’atto, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza della lesività e non dalla mera pubblicazione all’albo pretorio.
  • La qualità di parte di una convenzione di lottizzazione, unita alla contestazione della modifica unilaterale delle sue prescrizioni e del mancato coinvolgimento procedimentale, è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere; non è necessario dimostrare un ulteriore specifico pregiudizio secondo le categorie ordinarie della lesività.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeRifiutiAccordi e attività consensuale
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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