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Sentenza

Sentenza del 10/01/2017 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Varese

IVA - Frode carosello - Violazione del contraddittorio preventivo - Illegittimità avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, affermando che, in materia di IVA, il contraddittorio preventivo costituisce un principio generale e ineludibile di derivazione comunitaria. L'Amministrazione non può concludere l'accertamento senza esaminare la documentazione rilevante richiesta al contribuente, quando ciò compromette la possibilità di un confronto effettivo. L'atto impositivo è stato pertanto annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA, contestando la legittimità dell'atto per violazione del principio del contraddittorio preventivo. L'accertamento riguardava una presunta frode carosello e l'Amministrazione finanziaria aveva emesso l'avviso pur sapendo di non aver acquisito tutta la documentazione richiesta alla società verificata, impedendole quindi un confronto effettivo prima dell'adozione dell'atto.

Norme richiamate

  • Principio generale del contraddittorio preventivo in materia di IVA di derivazione comunitaria

    In materia di Iva il principio del contraddittorio preventivo è un principio generale ineludibile di derivazione comunitaria.

    Prima dell'emissione di un avviso di accertamento IVA, il contribuente deve avere una concreta possibilità di partecipare al procedimento, presentando osservazioni e documenti che l'Amministrazione deve valutare.

  • Disciplina unionale dell'IVA e principi generali del diritto dell'Unione europea

    I principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, incluso il diritto di difesa e il contraddittorio, impongono all'Amministrazione di non adottare decisioni fiscali senza un esame effettivo degli elementi forniti dal contribuente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti IVA il contraddittorio preventivo deve essere effettivo e non meramente formale: il contribuente deve poter conoscere le contestazioni e fornire elementi difensivi prima dell'emissione dell'atto.
  • Se l'Amministrazione richiede o riceve documentazione rilevante e procede comunque all'accertamento senza acquisirla o valutarla, l'avviso può risultare illegittimo per violazione del diritto di difesa.
  • In presenza di una contestazione per frode carosello, l'Amministrazione deve fondare l'accertamento su una valutazione concreta degli elementi disponibili e consentire al contribuente di dimostrare la propria estraneità alla frode o la propria buona fede.
  • La violazione del contraddittorio può comportare l'annullamento dell'avviso, soprattutto quando il contribuente dimostra che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione.
  • La regola non implica che ogni irregolarità procedurale determini automaticamente l'annullamento: occorre verificare l'effettiva lesione delle garanzie difensive e la rilevanza della documentazione non esaminata.

Testo integrale

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