Sentenza n. 1824/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi alla canalizzazione irrigua Fascia Etnea "Valle dell'Alcantara"
Esito
La controversia
La ricorrente, risultata prima classificata e destinataria dell'aggiudicazione definitiva di una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato la deliberazione con cui la stazione appaltante aveva annullato in autotutela la precedente aggiudicazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi sostanziali di illegittimità dedotti contro l'autotutela. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di irricevibilità, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per tardivo deposito del ricorso nel rito appalti. La ricorrente ha replicato che gli indirizzi PEC dei Consorzi non sarebbero stati presenti nei pubblici registri IPA e REGINDE e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la conferma dell'aggiudicazione in suo favore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la sopravvenuta conferma dell'aggiudicazione in favore della ricorrente ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio ha tuttavia valutato la soccombenza virtuale ai fini delle spese. In tale prospettiva ha ritenuto che il ricorso, se fosse stato esaminato, sarebbe stato dichiarato irricevibile per tardivo deposito. Nel rito appalti il termine ordinario per il deposito è dimezzato ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a.; il ricorso era stato notificato al Consorzio di Bonifica 9 Catania, autore dell'atto impugnato, il 14 maggio 2026 e depositato il 3 giugno 2026, oltre il termine di quindici giorni. Le notifiche agli altri Consorzi, non essendo amministrazioni autrici dell'atto e non essendo contraddittori necessari, erano facoltative e non potevano differire il termine di deposito. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Rileva quale disciplina del rito appalti applicabile alla controversia.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti […]
Il termine per il deposito del ricorso nel rito appalti è soggetto a dimezzamento, poiché l'eccezione riguarda la notificazione e non il deposito.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato […]
Il ricorso deve essere notificato all'amministrazione autrice dell'atto impugnato, individuata quale contraddittore necessario.
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, quale il possibile tardivo deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine per il deposito del ricorso introduttivo è dimezzato ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a.; l'eccezione al dimezzamento prevista per i giudizi di primo grado riguarda la notificazione del ricorso, non il suo deposito.
- Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., nell'azione di annullamento il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale costituisce il contraddittore necessario.
- Nelle controversie relative a una procedura di gara, l'amministrazione nell'interesse della quale la procedura è stata svolta o che abbia partecipato al procedimento, ma non abbia adottato l'atto impugnato, non è necessariamente destinataria della notificazione del ricorso; le notifiche ulteriori e facoltative non incidono sul termine per il deposito.
- Una notificazione non prescritta dalla legge è inidonea a prorogare il termine per il deposito del ricorso: il termine decorre dall'ultima notificazione utile al contraddittore necessario e non può essere prolungato mediante notifiche facoltative.
- La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, ma il giudice può valutare la soccombenza virtuale per regolare le spese e verificare quale sarebbe stato l'esito della controversia in assenza della sopravvenienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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