Sentenza del 27/04/2015 n. 2448 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposta sul reddito - Irpef - Omesso versamento Irpef - Condono Fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il pagamento integrale dell'importo dovuto, effettuato nei termini prorogati dalla legge, produce l'effetto sanante previsto dal condono. Tuttavia, tale effetto non opera automaticamente: il contribuente deve fornire la prova della corrispondenza tra quanto versato e il ruolo controverso. In assenza di tale prova, la pretesa dell'Amministrazione può rimanere valida.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia sanante del condono fiscale in relazione a somme Irpef non versate. Secondo il principio richiamato, la legge n. 289/2002 non impone all'Amministrazione di rilasciare un'attestazione di regolarità del condono o del pagamento integrale. Spetta invece al contribuente dimostrare che le somme versate corrispondono integralmente al ruolo oggetto della controversia e che il pagamento è stato effettuato entro i termini, compresi quelli eventualmente prorogati dal legislatore.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002
La disciplina del condono non prevede necessariamente un'attestazione amministrativa di regolarità. Il contribuente deve provare il pagamento integrale e la sua riferibilità alle somme iscritte a ruolo; il pagamento effettuato nei termini prorogati ha efficacia sanante.
Massime di principio
- Chi invoca un condono fiscale deve documentare in modo puntuale l'avvenuto pagamento integrale, la tempestività del versamento e la corrispondenza tra gli importi pagati e il ruolo o debito oggetto della controversia.
- L'assenza di un'attestazione dell'Amministrazione non esclude di per sé il perfezionamento del condono, ma non esonera il contribuente dall'onere probatorio.
- Quando il legislatore proroga i termini, il pagamento effettuato entro il nuovo termine può conservare efficacia sanante, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla disciplina del condono.
- In caso di contestazione, è essenziale conservare modelli di pagamento, quietanze, dichiarazioni, prospetti di calcolo e ogni documento utile a collegare i versamenti alla specifica iscrizione a ruolo.
- Il principio è applicabile solo se il pagamento è effettivamente integrale e riferibile alla pretesa definita; pagamenti parziali o non documentati possono non estinguere il debito tributario.
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