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Sentenza

Sentenza n. 2608/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancata liquidazione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militari cessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione e liquidazione dell'indennità. La pretesa è fondata sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: cessazione dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L'INPS ha dichiarato di avere liquidato la maggiorazione soltanto in favore di uno dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione del ricorrente per il quale l'INPS aveva già liquidato la maggiorazione. Per le altre posizioni ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale dell'Arma dei Carabinieri. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la disposizione si applica a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, e ha valorizzato l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che mantiene espressamente l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e a liquidare la differenza dovuta, detratte le somme eventualmente già corrisposte, oltre agli accessori di legge. Il giudice ha precisato che interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili, spettando la maggiore delle due somme. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto

    La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante ai fini del trattamento di fine servizio e della base pensionabile, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    Il richiamo operato dall'art. 6 del d.l. n. 387/1987 consente di ricomprendere l'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle forze di polizia rilevanti ai fini dell'applicazione del beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma conferma, senza innovare l'ordinamento, la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, riconoscendo la maggiore tra le due somme.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La disciplina della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali, è richiamata quale fondamento della regola applicabile ai crediti derivanti dal rapporto di impiego.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri, quando ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
  • Quando il beneficio dei sei scatti stipendiali non sia stato considerato nella liquidazione del trattamento di fine servizio, l'ente previdenziale deve rideterminare il trattamento includendo la maggiorazione nella relativa base di calcolo e corrispondere la differenza dovuta, detraendo le somme già liquidate.
  • Sugli arretrati spettanti in materia di pubblico impiego non possono essere cumulati interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggiore delle due somme.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi

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