Circolare numero 65 del 23-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CONFCOMMERCIO per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi degli iscritti. Vengono richiamati i requisiti di validità della delega, le modalità e i termini dei versamenti, il costo del servizio pari a 0,60 euro per delega e le regole di imputazione contabile. Sono inoltre istituiti due nuovi conti per la rilevazione dei contributi trattenuti e del debito verso l’associazione, con indicazioni su rimborsi spese, IVA, periodicità dei pagamenti, validità della convenzione e condizioni di rinnovo.
Convenzione INPS-CONFCOMMERCIO per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola e istruzioni contabili
Convenzione INPS-CONFCOMMERCIO per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e CONFCOMMERCIO per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’organizzazione. Oltre agli aspetti operativi della riscossione, vengono fornite istruzioni contabili e viene aggiornato il piano dei conti.
Ambito della convenzione e presupposti normativi
La convenzione è stata sottoscritta il 3 febbraio 2009 dal Presidente dell’INPS, in forza della determinazione n. 65 del 4 novembre 2008, e si fonda sull’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La disciplina riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria e/o di trattamento speciale previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Requisiti della delega e modalità di presentazione
La delega per la trattenuta sindacale deve essere contenuta nel modulo della domanda di prestazione ed essere validamente sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato. Essa deve inoltre recare il timbro dell’associazione stipulante e la firma del rappresentante. La circolare richiama le strutture periferiche alla verifica puntuale della sussistenza di tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P., precisando che l’organizzazione va indicata con la sigla CONFCOMMERCIO.
La delega deve essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale. I suoi effetti decorrono in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intendono riferiti all’anno cui la prestazione si riferisce. L’INPS non deve considerare le deleghe trasmesse successivamente alla domanda.
Importo del servizio e costi accessori
Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. La convenzione prevede che CONFCOMMERCIO accetti eventuali variazioni del costo del servizio, come stabilito dall’art. 7. Inoltre, restano a carico dell’associazione tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione e l’IVA relativa devono essere trattenuti sulle somme da versare all’associazione e imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamento delle trattenute e flussi informativi
L’INPS deve versare alla CONFCOMMERCIO l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato delle spese previste dalla convenzione e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, con bonifico su un conto corrente bancario che l’associazione comunicherà annualmente all’Istituto.
Contestualmente, l’INPS deve inviare all’associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, con i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Restituzioni e responsabilità nei casi di revoca o contestazione
Se la prestazione di disoccupazione viene revocata o annullata, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione deve rimborsare le somme all’INPS su semplice richiesta.
La convenzione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dalla sua applicazione e lo dichiara estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, CONFCOMMERCIO deve rimborsare l’interessato e tenere indenne l’Istituto da ogni eventuale effetto negativo. L’associazione è inoltre tenuta al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/216, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/216, per la rilevazione del debito verso CONFCOMMERCIO, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Il saldo del conto GPA 11/216 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. La circolare riporta inoltre la denominazione completa e abbreviata dei due conti nel dettaglio dell’allegato 2.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte di CONFCOMMERCIO deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni di questo tipo con l’INPS, la disdetta produce effetto immediato.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti a CONFCOMMERCIO, trattenendole sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione riprende sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio è stabilito in 0,60 euro per singola delega. CONFCOMMERCIO si impegna ad accettare eventuali successive variazioni del costo, secondo quanto previsto dalla convenzione. Restano a carico dell’associazione tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.
Requisiti e validità della delega
La delega deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 2 della convenzione e il testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che la delega presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFCOMMERCIO. La delega, per essere valida, deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo, recare il timbro dell’associazione e la firma del rappresentante.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende riferita all’anno della prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Versamenti e flussi informativi
L’INPS versa alla CONFCOMMERCIO l’importo delle trattenute mensili, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. I versamenti sono effettuati con bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dall’associazione. L’Istituto trasmette all’associazione supporti telematici o elenchi per Provincia e Comune con nominativi, dati anagrafici e importi trattenuti.
Restituzioni, controversie e responsabilità
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione rimborsa le somme su semplice richiesta dell’INPS. L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione e per i rapporti tra lavoratori e organizzazione; in caso di contestazioni sulla validità della delega, CONFCOMMERCIO deve rimborsare il lavoratore e tenere indenne l’INPS.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi trattenuti e del debito verso CONFCOMMERCIO sono istituiti i conti GPA 25/216 e GPA 11/216. Gli importi per il rimborso delle spese del servizio e per l’IVA sul rimborso vanno imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/216 eventualmente residuo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. Il rinnovo annuale deve essere richiesto da CONFCOMMERCIO con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. Se interviene una pronuncia giurisdizionale che escluda la possibilità per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di stipulare tali convenzioni, la disdetta ha effetto immediato.
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