Circolare numero 64 del 23-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CONF.LAVORATORI per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamate le regole di validità delle deleghe, le modalità e i tempi di versamento delle somme trattenute, il costo del servizio pari a 0,60 euro per delega, nonché le responsabilità dell’Associazione in caso di controversie o somme non dovute. La circolare introduce inoltre nuovi conti per la rilevazione contabile delle trattenute e del debito verso l’Organizzazione sindacale, oltre ai conti da usare per rimborsi spese e IVA.
Convenzione INPS-CONF.LAVORATORI per trattenute sindacali su disoccupazione agricola e variazioni contabili
Convenzione INPS-CONF.LAVORATORI per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare dà comunicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONF.LAVORATORI per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Oltre a disciplinare i profili operativi e contabili, il documento chiarisce i requisiti delle deleghe, i tempi di riversamento delle somme e la ripartizione degli oneri tra Istituto e organizzazione sindacale.
Ambito della convenzione
L’accordo, sottoscritto il 17 novembre 2008 dal Presidente dell’INPS in forza della determinazione n. 66 del 4 novembre 2008, riguarda la riscossione delle quote associative da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La circolare precisa che lo schema convenzionale ricalca sostanzialmente quello già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Requisiti e validità della delega
La convenzione richiama in modo espresso le condizioni di validità della delega, che devono risultare anche dal modulo della domanda di prestazione e dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. In particolare:
- la delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante;
- le strutture periferiche devono verificare il rispetto di tutti gli elementi di sostanza e di forma;
- l’organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.LAVORATORI.
La circolare richiama inoltre la regola per cui, in caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
Presentazione della delega ed efficacia temporale
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende riferita all’anno della prestazione stessa. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda.
Modalità di versamento delle somme trattenute
L’INPS deve versare alla CONF.LAVORATORI l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati in ciascun mese, al netto:
- delle spese di cui all’art. 7 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento e tramite bonifico su un apposito conto corrente bancario indicato annualmente dall’Organizzazione. La circolare aggiunge che, su richiesta della Confederazione, i versamenti dovranno essere eseguiti sul conto corrente che verrà successivamente comunicato alle strutture dell’Istituto, completo di codice IBAN.
Contestualmente, l’INPS deve inviare all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i rispettivi dati anagrafici e gli importi.
Costi del servizio e oneri economici
Il costo del servizio di esazione è determinato in 0,60 euro per singola delega. La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo connessa all’espletamento del servizio, secondo quanto previsto dalla convenzione.
Restano inoltre a carico dell’Associazione:
- le spese del servizio di esazione;
- l’IVA applicabile al rimborso delle spese;
- ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Responsabilità dell’Associazione e controversie
La convenzione esclude ogni responsabilità dell’INPS derivante dall’applicazione dell’accordo e lo dichiara estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale di appartenenza. La CONF.LAVORATORI esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità e, in particolare, nelle ipotesi di controversie sulla validità o regolarità della delega, deve:
- rimborsare al lavoratore la ritenuta effettuata;
- ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalla controversia;
- rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali contenziosi giudiziari sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/214: per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/214: per la rilevazione del debito verso la CONF.LAVORATORI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
I rimborsi delle spese per il servizio di esazione e la relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
La circolare precisa inoltre che il saldo del conto GPA 11/214 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. Il rinnovo annuale, se richiesto dalla CONF.LAVORATORI, deve essere inoltrato all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Convenzione con CONF.LAVORATORI
L’INPS ha sottoscritto il 17 novembre 2008 una convenzione con la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) per riscuotere, sulle prestazioni di disoccupazione agricola, i contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo è sostanzialmente analogo a quelli già in essere con altre organizzazioni sindacali.
Validità e requisiti della delega
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo e, secondo la convenzione, deve recare il timbro dell’Associazione sindacale e la firma del rappresentante. La circolare richiama l’obbligo per le sedi periferiche di verificare che nelle deleghe siano rispettati tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.; l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.LAVORATORI.
Modalità di presentazione ed efficacia
La delega deve essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale; produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione e le deleghe presentate successivamente alla domanda non sono considerate dall’INPS.
Versamenti alla CONF.LAVORATORI
L’INPS versa alla CONF.LAVORATORI l’intero importo delle trattenute effettuate mensilmente, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dalla Confederazione. Su richiesta dell’Organizzazione, i versamenti possono essere eseguiti sul conto con IBAN che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto.
Costi del servizio e oneri a carico dell’Associazione
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare eventuali variazioni del costo del servizio secondo la convenzione. Restano a carico dell’Associazione tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla convenzione.
Responsabilità e controversie
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, la CONF.LAVORATORI deve rimborsare all’interessato la ritenuta e tenere indenne l’INPS dagli effetti negativi; deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie connesse alla convenzione.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi sindacali trattenuti e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/214, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/214, per il debito verso la CONF.LAVORATORI, da movimentare in contropartita del conto GPA 35/042. I rimborsi spese per il servizio di esazione e la relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Chiusura esercizio e saldo contabile
L’eventuale saldo del conto GPA 11/214 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale da parte della CONF.LAVORATORI deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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