Cassazione Penale, Sentenza n. 16395/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione in relazione a più profili: l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Antonio De Vito (soggetto inizialmente indagato e poi archivato); la qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi 2 (violenza privata) e 3 (estorsione) e l'erronea assorbimento del primo nel secondo; contestazioni sulla sussistenza e applicazione dell'aggravante 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1 c.p.) e di altre aggravanti correlate (art. 628, comma 3, n.3 c.p.); questioni di prescrizione e tardività della querela; doglianze sulla motivazione e sul computo della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso, ritenendo legittima l'utilizzabilità delle dichiarazioni di De Vito dopo l'archiviazione e confermando l'impianto probatorio su molti punti (compresa la non estinzione per prescrizione del capo 4). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso in ordine alla errata qualificazione dei fatti relativi ai capi 2 e 3: ha ritenuto che il giudice di merito abbia impropriamente assorbito il reato di violenza privata (capo 2) nell'estorsione (capo 3) senza valutare correttamente se le condotte costituivano un'unica azione estorsiva o reati distinti. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 2 e 3 e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame e nuova sussunzione delle singole condotte; per il resto il ricorso è stato rigettato. È stata altresì disposta la declaratoria di irrevocabilità della condanna per la frode assicurativa contestata (capo 4).
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
L'aggravante 'metodo mafioso' può ritenersi integrata anche quando la minaccia è implicita o silente se l'agente sfrutta la riconosciuta vicinanza al clan e la vittima percepisce l'intimidazione; la Corte l'ha ritenuta fondata per alcuni capi benché esclusa in altro procedimento separato per altro soggetto.
art. 610 c.p.
Delitto di violenza privata: la Corte ricorda che la violenza privata non è automaticamente assorbita dall'estorsione; va valutato se la limitazione della libertà della vittima era autonoma e non meramente strumentale a un'unica estorsione.
art. 629 c.p.
Delitto di estorsione: la sentenza distingue tra singole intimidazioni riconducibili a un'unica azione estorsiva (un unico reato) e minacce autonome che configurano reati distinti; ha ritenuto possibile il concorso tra estorsione e frode assicurativa a seconda del caso concreto.
art. 642 c.p.
Frode in danno delle assicurazioni: la Corte ha confermato la responsabilità per la frode assicurativa (capo 4) e ne ha dichiarato l'affermazione di responsabilità irrevocabile.
art. 628, comma 3, n. 3 c.p.
Riguarda le ipotesi aggravate di estorsione; il ricorrente contestava l'applicazione in assenza di prova che la minaccia fosse posta da persona appartenente al sodalizio o della presenza di più persone; la Corte ha ritenuto le censure in parte infondate o generiche.
art. 63 c.p.
Norme generali sulla continuazione e concorso di persone: richiamata in relazione alla qualificazione delle condotte e alla quantificazione della pena.
artt. 197, 197‑bis e 210 c.p.p.
Regole sulla capacità di testimoniare: la Corte ha affermato che l'archiviazione della notizia di reato nei confronti di De Vito non impediva l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni; le limitazioni si applicano solo all'imputato o all'indagato non archiviato/irrevocabilmente prosciolto.
art. 15 c.p.
Principio di specialità tra fattispecie penali: la Corte ha analizzato la mancanza di un rapporto di specialità unilaterale tra estorsione e frode assicurativa, consentendo la convivenza di reati distinti o concorso a seconda della situazione.
art. 521 c.p.p.
Regole sulla mutazione della fattispecie in corso di giudizio: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito non presentasse vizi tali da violare l'art. 521, salvo la specifica errata assorbimento censurato e accolto nel rinvio.
art. 99 c.p.
Recidiva e sue conseguenze nel calcolo della pena e della prescrizione: rilevata nella determinazione del termine di prescrizione.
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sul termine della prescrizione: applicate per valutare che il capo 4 non era prescritto alla data utile, con computo dei termini di sospensione indicati nella sentenza di merito.
art. 7 L. 203/1991
Richiamata dalla difesa in relazione alla esclusione di talune aggravanti; la Corte ha ritenuto le eccezioni generiche e non congetturali sufficientemente fondate.
art. 12, lett. a) c.p.p.
Connessione di procedimenti: menzionata per giustificare l'applicazione delle regole sulla capacità di testimoniare e sui collegamenti probatori tra fatti commessi da più persone.
art. 597, comma 3 c.p.p.
Divieto di reformatio in peius in sede di rinvio: richiamato per limitare l'azione del giudice del rinvio nella nuova valutazione.
art. 624 c.p.p.
Poteri della Corte di Cassazione: connessa alla dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per il delitto di frode assicurativa.
art. 133 c.p.
Regole sulla determinazione della pena: la censura relativa al diverso intervallo edittale non è stata ritenuta adeguatamente dedotta e quindi non decisiva.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona inizialmente indagata possono essere utilizzate come prova se la notizia di reato a suo carico è stata successivamente archiviata; le limitazioni previste dagli artt. 197 e segg. c.p.p. si applicano all'imputato o all'indagato non prosciolto definitivamente, non alla persona già archivata.
- La violenza privata (art. 610 c.p.) non è automaticamente assorbita nell'estorsione (art. 629 c.p.): occorre valutare se la coartazione aveva una propria autonomia tutelata (libertà della vittima) o era semplicemente strumentale a una unica estorsione continuata.
- Più atti intimidatori possono costituire un'unica estorsione se sono espressione di un'unica e continua determinazione senza fratture nella volontà dell'agente; viceversa, richieste o minacce con contenuti, vittime o tempi diversi possono configurare reati autonomi.
- L'aggravante 'metodo mafioso' può sussistere anche in presenza di minacce implicite quando la vittima percepisce l'intimidazione e l'agente sfrutta la propria contiguità a consorterie mafiose note nel territorio.
- Le eccezioni di prescrizione e improcedibilità devono essere specificamente e dettagliatamente dedotte, con l'indicazione del dies a quo e del calcolo dei termini; eccezioni generiche possono essere escluse come inammissibili.
- Se in sede di merito un reato autonomo è stato assorbito in una circostanza aggravante di altro reato e quella decisione non è stata tempestivamente impugnata, può formarsi giudicato sulla non punibilità del reato ritenuto assorbito; l'errata sussunzione può però giustificare annullamento e rinvio quando emergano vizi di qualificazione.
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