Sentenza del 19/10/2020 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Modena
IVA - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Riparto dell'onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione contestava la detrazione dell'IVA fatta valere dal contribuente ritenendo che le fatture riferissero operazioni soggettivamente inesistenti e che il contribuente fosse coinvolto nella frode IVA; la questione centrale riguardava il riparto dell'onere probatorio tra Erario e contribuente in tema di indetraibilità dell'IVA su operazioni inesistenti.
La decisione
La sentenza afferma che l'IVA addebitata in fattura è indetraibile quando l'Amministrazione abbia dimostrato che le operazioni sottostanti sono soggettivamente inesistenti e che, a seguito di tale dimostrazione, il contribuente non abbia fornito elementi idonei a dimostrare la propria estraneità o mancata compartecipazione alla frode. In sostanza: prima l'Amministrazione deve provare l'inesistenza soggettiva; una volta raggiunto questo risultato, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve provare di non aver partecipato alla frode (es. dimostrando l'effettiva prestazione economica, i flussi finanziari, le verifiche di diligenza). In mancanza di tali elementi il diritto alla detrazione viene escluso e la pretesa erariale confermata.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (norme sull'IVA)
Il diritto alla detrazione dell'IVA è subordinato all'effettiva esistenza dell'operazione; la norma sul diritto di detrazione è interpretata alla luce del principio che la detrazione non può spettare per operazioni inesistenti o poste in essere nell'ambito di frodi.
Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (principi generali)
Principio europeo per cui la detrazione dell'IVA è esclusa quando l'imposta è connessa a operazioni che risultano dall'ambito di frodi; la giurisprudenza comunitaria richiede una valutazione sequenziale dell'onere probatorio tra autorità e contribuente.
Massime di principio
- L'Amministrazione ha l'onere iniziale di dimostrare che le operazioni sono soggettivamente inesistenti (es. tramite elementi indiziari che evidenziano una frode).
- Se l'Amministrazione prova l'inesistenza soggettiva, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la propria estraneità o la reale economicità dell'operazione per conservare il diritto alla detrazione.
- Prove utili per il contribuente: documentazione che attesti la prestazione (contratti, DDT, prove di consegna), tracciabilità dei pagamenti, corrispondenza commerciale, controlli di diligenza verso il fornitore e ogni elemento che escluda la compartecipazione a un meccanismo fraudolento.
- La mera esistenza della fattura non è sufficiente a garantire la detrazione se emergono elementi concreti di frode collegata all'operazione.
- In situazioni analoghe è prudente mantenere e produrre istruttorie documentali ampie e prove dei flussi finanziari e delle verifiche preventive sul fornitore per invertire l'onere probatorio a proprio favore.
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