Sentenza del 28/03/2017 n. 2460 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Presunzione ex art. 12 comma 2 d.l. 78/2009 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 non può essere applicata retroattivamente. Pertanto, essa non è utilizzabile per accertare redditi relativi a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della disposizione, mancando una base normativa valida per estendere retroattivamente tale effetto presuntivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 alle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale disposizione introduce una presunzione secondo cui dette attività si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Il ricorrente ha contestato l'utilizzo della presunzione per periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, sostenendone l'irretroattività.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma introduce una presunzione legale relativa sull'origine illecitamente non dichiarata delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, ma tale presunzione ha natura sostanziale e non può essere applicata a fatti o periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione sostanziale, soprattutto quando incide sull'onere della prova del contribuente, non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione normativa.
- Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, l'Amministrazione finanziaria non può fondarsi esclusivamente sulla presunzione introdotta successivamente, ma deve utilizzare gli strumenti probatori e le presunzioni già applicabili in quel periodo.
- La detenzione di attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata non consente automaticamente di presumere, per gli anni precedenti, che esse derivino da redditi sottratti a tassazione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la data di entrata in vigore della norma presuntiva e il periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, distinguendo tra norme procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali, normalmente irretroattive.
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