Sentenza del 21/06/2016 n. 12776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, che aveva annullato la revoca parziale del credito d’imposta previsto per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate. Il motivo riguardava la violazione e falsa applicazione della L. n. 289/2002, art. 63, della L. n. 388/2000, art. 7, comma 10, e della normativa europea sul regime de minimis. Secondo l’Agenzia, il credito d’imposta era soggetto al limite de minimis perché l’art. 63 aveva mantenuto ferme, salvo deroghe, le disposizioni dell’art. 7, compreso il comma 10.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che il rinvio contenuto nella L. n. 289/2002, art. 63, alle disposizioni della L. n. 388/2000, art. 7, comprende anche il comma 10, che assoggetta l’ulteriore credito d’imposta alla regola de minimis e al relativo limite massimo cumulabile. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1
Ha rinnovato il regime di incentivi alle assunzioni mantenendo ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della L. n. 388/2000, art. 7.
Il rinvio all’art. 7 comprende anche il comma 10 e, quindi, l’assoggettamento del credito d’imposta alla regola de minimis.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10
All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis ... e ad esso sono cumulabili altri benefici ... purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio.
La disposizione stabilisce un tetto massimo al beneficio e limita il cumulo con altri aiuti, anche se il beneficio nazionale non fosse qualificato autonomamente come aiuto di Stato.
Comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06
È la fonte comunitaria richiamata dalla normativa nazionale per individuare la regola de minimis applicabile al credito d’imposta.
Regolamento CE n. 69/2001, art. 2, comma 2
Disciplina gli aiuti di importanza minore e viene richiamato nel quadro normativo del regime de minimis.
Regolamento CE n. 2204/2002
Riguarda gli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, ma non impedisce al legislatore nazionale di sottoporre il beneficio a una soglia de minimis.
D.L. n. 10/2007, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 46/2007
Sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo ... gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
La disposizione non esclude l’applicazione del limite de minimis previsto direttamente dalla legge nazionale per il credito controverso.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Quando una norma successiva rinnova un’agevolazione e mantiene ferme le disposizioni della disciplina precedente, il rinvio comprende anche i limiti e le condizioni contenuti nelle disposizioni non espressamente modificate.
- Un beneficio fiscale può essere soggetto a una soglia de minimis per effetto di un rinvio legislativo nazionale, anche se il beneficio non viene qualificato autonomamente come aiuto di Stato ai sensi della normativa europea.
- Il limite de minimis deve essere verificato considerando anche il cumulo con altri aiuti o agevolazioni ricevuti dal medesimo beneficiario nel periodo di riferimento.
- Le successive norme europee sugli aiuti all’occupazione o le esenzioni dal cumulo non eliminano automaticamente un limite che la legge nazionale abbia previsto in modo espresso.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può decidere direttamente nel merito quando accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti sui fatti.
- In situazioni analoghe, occorre ricostruire la disciplina vigente al momento della fruizione dell’agevolazione, verificare i rinvii normativi e calcolare il rispetto delle soglie applicabili, senza basarsi soltanto sulla qualificazione formale del beneficio come aiuto di Stato.
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