L.R. Marche 17/2017
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Marche 5/2013 sulla raccolta, coltivazione e valorizzazione dei tartufi, intervenendo su alcune definizioni e discipline operative. Prevede inoltre, entro un anno dall’entrata in vigore, la riperimetrazione delle tartufaie controllate già riconosciute. Nessun nuovo onere finanziario per la Regione.
Modifiche alla disciplina regionale su raccolta e coltivazione dei tartufi
Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi
La legge regionale 15 maggio 2017, n. 17 interviene sulla legge regionale Marche 3 aprile 2013, n. 5, relativa alla raccolta e coltivazione dei tartufi e alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Il provvedimento non riscrive integralmente la disciplina, ma apporta modifiche puntuali ad alcuni articoli della legge previgente e detta una misura di attuazione per le tartufaie controllate già riconosciute.
Ambito delle modifiche alla l.r. 5/2013
L’atto incide su più disposizioni della legge regionale del 2013, precisamente sugli articoli 2, 3, 13, 15, 16 e 20. Le modifiche riguardano il contenuto di singole lettere o commi, mentre una disposizione viene espressamente abrogata. Dal testo consolidato disponibile non emergono i nuovi contenuti puntuali delle singole norme modificate, ma risulta chiaro che la disciplina regionale sui tartufi viene aggiornata in alcune sue parti applicative e definitorie.
Disposizioni di attuazione
La legge stabilisce un termine specifico per l’adeguamento della disciplina delle tartufaie controllate già riconosciute. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve procedere alla riperimetrazione di tali tartufaie. Si tratta quindi di una misura transitoria e attuativa, limitata alle tartufaie controllate già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Regime finanziario
È espressamente previsto che dall’applicazione della legge non derivino né possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma, quindi, non comporta stanziamenti aggiuntivi né impatti finanziari per la Regione Marche.
Effetti temporali e attualità della disciplina
La legge ha natura modificativa di una disciplina ancora in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi, e contiene un adempimento con termine annuale per la Giunta regionale. Non emerge, dal solo testo fornito, una cessazione di efficacia legata a esercizi finanziari chiusi o a eventi ormai esauriti; pertanto il provvedimento non è da considerarsi obsoleto in sé, in quanto incide sulla normativa regionale vigente in materia.
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