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Legge

L.R. Marche 16/2017

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia".

Normativa regionaleL.R. Marche 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. 30/1998 sugli interventi a favore della famiglia, introducendo nuove previsioni negli articoli 2, 4 e con gli articoli 4 bis-4 quater. Non istituisce nuovi oneri per il bilancio regionale. Le deliberazioni attuative previste devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi a favore della famiglia

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi a favore della famiglia

La legge regionale 15 maggio 2017, n. 16 interviene sulla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30, dedicata agli interventi a favore della famiglia, aggiornandone alcuni contenuti e introducendo nuove disposizioni applicative. Il testo consolidato risultante va letto come parte integrante della disciplina familiare della Regione interessata.

Ambito delle modifiche

L’intervento normativo non riscrive integralmente la legge del 1998, ma ne modifica alcuni snodi essenziali:

  • una previsione dell’articolo 2 viene integrata e rafforzata con l’inserimento di nuove lettere e commi;
  • una previsione dell’articolo 4 viene sostituita;
  • vengono inseriti tre nuovi articoli, 4 bis, 4 ter e 4 quater.

Contenuto sostanziale delle integrazioni

La legge amplia quindi la disciplina regionale sugli interventi a favore della famiglia, attraverso nuove definizioni, regole o misure attuative collocate nella struttura della l.r. 30/1998. Il contenuto puntuale delle singole modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il risultato normativo è l’arricchimento della disciplina già esistente con ulteriori commi e nuovi articoli dedicati.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: la sua applicazione non comporta né può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ne deriva che le misure introdotte devono essere attuate senza incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti già esistenti.

Disposizioni transitorie e termini attuativi

Le deliberazioni previste:

  • dall’articolo 1, comma 2;
  • dall’articolo 3 devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Questo termine è rilevante per l’operatività delle nuove disposizioni: l’attuazione delle parti che richiedono deliberazioni regionali è subordinata al rispetto del termine semestrale circa previsto dalla norma.

Valutazione di attualità

L’atto non appare deprecato, perché introduce modifiche strutturali a una disciplina regionale ancora di interesse applicativo in materia di famiglia e non è limitato a un singolo esercizio finanziario o a un evento ormai concluso.

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