Cassazione Penale, Sentenza n. 05144/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di Appello di Lecce del 31/03/2025 che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Lecce del 22/12/2023, ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. a Renato De Giorgi (con obbligo di soggiorno) e ha disposto la confisca di beni mobili e immobili ritenuti riconducibili al proposto, intestati anche ad Antonella, Giovanni e Sofia. I motivi di ricorso sono tre: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a) d.l. 11/04/2025, n. 48 (convertito), per la diversa configurazione dei termini processuali per impugnare i provvedimenti (dieci vs trenta giorni); 2) vizio di violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ) per presunta inesistenza o cessazione della pericolosità sociale di Renato (almeno dal 2014) e per errata perimetrazione cronologica della pericolosità, nonché per avere la Corte fatto eccessivo affidamento su un procedimento penale pendente (art. 512-bis); 3) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ) con riferimento agli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per la presunta mancanza del requisito della sproporzione, critica dei calcoli patrimoniali, della valutazione dei prestiti da terzi, e della mancata considerazione di elementi di prova sulla provenienza lecita delle risorse e dei redditi di terzi (es. Grazia Bagnuli).
La decisione
I ricorsi per cassazione sono stati rigettati come infondati. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale relativa alla differente durata dei termini (riconoscendo ampia discrezionalità legislativa in materia processuale e assenza di lesione ragionevole del diritto di difesa nel caso concreto). Sui profili di merito la Suprema Corte ha ritenuto adeguata, coerente e non contraddittoria la motivazione della Corte di Appello: dalla documentazione risultano intercettazioni, dichiarazioni di collaboratore di giustizia, precedenti condanne e procedimenti pendenti (anche per reati patrimoniali ex art. 512-bis), elementi ritenuti idonei a comprovare pericolosità qualificata e una carriera criminosa protratta nel tempo; la perimetrazione temporale e la valutazione della sproporzione patrimoniale sono state giudicate corrette, con adeguata valutazione della inattendibilità dei prestiti da terzi e della mancata prova di disponibilità economiche lecite di soggetti formalmente intestatari. Quindi confermato il rigetto degli appelli dei familiari e parziale accoglimento di quello del P.M. già operato in appello; in cassazione il provvedimento impugnato è stato dunque confermato e i ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (art. 7, comma 1, lett. a))
"Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: \"dieci giorni\" sono sostituite dalle seguenti: \"trenta giorni\""
La Corte ha ritenuto che la modifica rientri nella discrezionalità del legislatore sulla disciplina dei termini processuali e non configuri, di per sé, una lesione costituzionale del diritto di difesa né una disparità di trattamento ingiustificata nel caso concreto
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), artt. 19 e 24
Le norme sul requisito della sproporzione e sui presupposti per le misure patrimoniali sono state applicate dalla Corte territoriale per valutare la riconducibilità dei beni al proposto e la sproporzione rispetto ai redditi leciti; la Cassazione ha ritenuto congrua l'interpretazione e la motivazione svolta dalla Corte di appello
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso per cassazione è stato valutato nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che le censure di merito sollevate non dimostrassero violazione di legge né motivazione insufficiente idonea a invertire il giudizio di merito
codice penale, art. 512-bis
La pendenza di procedimento per violazione di art. 512-bis è stata considerata elemento indiziario rilevante dalla Corte territoriale per valutare la riconducibilità patrimoniale e la pericolosità; la Cassazione non ha ritenuto illegittimo l'uso di tale elemento come parte del quadro probatorio
codice penale, art. 416 (secondo comma)
La condanna passata in giudicato per associazione (art. 416, secondo comma) è stata valorizzata come elemento comprovante la gravità e la storicità dell'impegno criminoso del proposto, utile alla valutazione della pericolosità qualificata
giurisprudenza precedente (Sez. U. n. 4880/2014; Sez. 6 n. 31634/2017; altre citate)
Richiamati i principi giurisprudenziali sulla perimetrazione temporale della pericolosità e sulla possibilità di estendere la confisca anche a beni acquistati dopo la cessazione apparente dell'attività delittuosa quando sussistano molteplici indici che ne dimostrino la derivazione da provvista illecita
Massime di principio
- La disciplina dei termini processuali rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore: una diversa durata dei termini tra gradi di giudizio non è automaticamente incostituzionale, salvo comprovata e manifesta lesione dell'effettività del diritto di difesa nel caso concreto
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la pericolosità qualificata può essere ricostruita sul lungo periodo; il giudice deve comunque motivare la perimetrazione temporale e può estendere la confisca a beni acquisiti anche successivamente se sussistono molteplici indici che ne collegano la provenienza all'attività illecita
- Il ricorrente che deduce la cessazione della pericolosità o la provenienza lecita dei beni ha l'onere di produrre elementi specifici e autonomamente idonei a confutare il quadro indiziario: affermazioni apodittiche non sono sufficienti in cassazione
- I prestiti da terzi e le imputazioni di intestazione fittizia richiedono prova sia della reale capacità economica del mutuante sia della causalità tra la provvista e l'acquisizione patrimoniale; in mancanza di questa prova il giudice può considerare inattendibili tali giustificazioni
- La valutazione della sproporzione patrimoniale è un giudizio di merito che richiede motivazione puntuale: la Corte di Cassazione sindaca la legittimità di tale valutazione controllando la correttezza logico-giuridica e l'adeguatezza della motivazione, non rielaborando il merito
- In cassazione i vizi consentiti sono principalmente di diritto (violazione o erronea applicazione della legge); la gravità della motivazione o l'esaustività del controllo di merito possono giustificare un intervento solo se la motivazione è manifestamente assente, apparente o contraddittoria
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