Messaggio numero 4792 del 25-02-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna l’incentivo contributivo per l’anno 2009, portando il tetto delle erogazioni agevolabili dal 2,25% al 2,50% della retribuzione e consentendo ai datori di lavoro già autorizzati di recuperare l’ulteriore quota spettante, nel rispetto dei limiti e delle modalità operative indicati per aziende non agricole e agricole.
sgravio contributivo 2009 su erogazioni da contratti collettivi di secondo livello
Sgravio contributivo 2009 per erogazioni da contratti collettivi di secondo livello
Il documento disciplina la rideterminazione del tetto di accesso allo sgravio contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti collettivi di secondo livello, con riferimento all’anno 2009. L’intervento consente ai datori di lavoro già autorizzati di recuperare un’ulteriore quota di incentivo, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità operative già richiamati dalla prassi precedente.
Quadro normativo e rideterminazione del tetto
In attuazione della legge n. 247/2007 e del DM 17 dicembre 2009, lo sgravio era stato inizialmente riconosciuto nei limiti del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati. Il provvedimento precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale, il tetto può essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi, nel rispetto del limite massimo della retribuzione contrattuale fissato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.
A conclusione del procedimento, le Amministrazioni interessate hanno concordato di utilizzare le somme residue riferite al 2009 elevando il tetto al 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati.
Effetti per i datori di lavoro già autorizzati
I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante, fino a un massimo di 0,25%, in sede di conguaglio contributivo.
La fruizione della percentuale aggiuntiva è però subordinata alla concreta capienza del premio rispetto al nuovo tetto:
- la quota aggiuntiva può essere fruita integralmente solo se l’ammontare complessivo del premio si colloca entro il limite rideterminato del 2,50% o lo supera;
- se l’erogazione oggetto di sgravio è inferiore a tale percentuale, il datore di lavoro deve recuperare solo la quota effettivamente spettante.
È riportato un esempio applicativo: a fronte di una retribuzione annua di € 36.000 e di un premio corrisposto di € 850,00, il tetto già autorizzato al 2,25% corrisponde a € 810,00, mentre il nuovo tetto al 2,50% corrisponde a € 900,00; l’incremento praticabile risulta pari a 0,11%, al netto di eventuali misure compensative.
Limiti di sgravio e condizioni di spettanza
Lo sgravio contributivo resta articolato come segue:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- in misura totale sulla quota a carico del lavoratore.
La fruizione concreta del beneficio è inoltre subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, accertati secondo la prassi già nota.
Per gli altri aspetti, il documento rinvia alle istruzioni già fornite nella circolare n. 39/2010 e nel messaggio n. 21389/2010.
Istruzioni operative per le aziende non agricole
Alle posizioni contributive riferite alle aziende diverse dai datori di lavoro agricoli, già autorizzate allo sgravio, viene automaticamente attribuito il codice di autorizzazione “9D”.
Per il recupero dell’ulteriore quota di incentivo spettante, i datori di lavoro non agricoli possono utilizzare i codici causale e le modalità già indicati nel messaggio n. 21389/2010, differenziati in base alla tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.
In sede di conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.
Istruzioni operative per i datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli già ammessi allo sgravio devono seguire gli adempimenti già descritti nel messaggio n. 21839/2010 per usufruire dell’ulteriore quota di incentivo spettante.
Anche in questo caso, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Note richiamate nel testo
Il documento precisa inoltre che:
- la riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche alle aziende che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS, fermo restando l’esclusione del contributo dello 0,30% ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978;
- la quota di sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS, all’8,84% per gli operai agricoli e al 5,84% per gli apprendisti;
- non è oggetto di sgravio il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, indicato per il 2009 in € 42.069,00, pari a € 3.506,00 mensili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 16 feb 2011Messaggio numero 3881 del 16-02-2011
- Messaggio · 16 feb 2011Messaggio numero 3989 del 16-02-2011
- Messaggio · 10 mar 2011Messaggio numero 6143 del 10-03-2011
- Messaggio · 11 feb 2011Messaggio numero 3566 del 11-02-2011
- Messaggio · 11 feb 2011Messaggio numero 3598 del 11-02-2011
- Messaggio · 11 feb 2011Messaggio numero 3605 del 11-02-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →