Sentenza del 09/05/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tarsu - Spiaggia attrezzata privata di complesso alberghiero - E' suscettibile di produzione rifiuti - Eccezione basata sulla fruizione da parte della sola clientela interna - Infondatezza - Mancanza di tutti i requisiti amministrativi che deve possedere uno "stabilimento balneare" secondo L.R. vigente - Irrilevanza - Mancata previsione, nel regolamento comunale, della categoria "spiaggia privata" accanto a "stabilimento balneare" - Irrilevanza - Fondamento: l'assoggettabilità al tributo rinviene la sua fonte direttamente nella legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che l'area non fosse soggetta a TARSU perché costituiva una mera pertinenza privata dell'albergo, non uno stabilimento balneare aperto al pubblico, e perché non possedeva tutti i requisiti amministrativi previsti dalla normativa regionale per gli stabilimenti balneari. Contestava inoltre l'applicazione della tariffa, rilevando che il regolamento comunale menzionava gli stabilimenti balneari ma non le spiagge private.
La decisione
Il motivo è stato ritenuto infondato. La spiaggia attrezzata è idonea alla produzione di rifiuti e l'assoggettamento alla TARSU deriva direttamente dalla legge, indipendentemente dalla qualificazione amministrativa della struttura come stabilimento balneare e dall'accesso riservato alla clientela dell'albergo. I requisiti regionali riguardano la regolarità amministrativa delle strutture e non incidono sulla disciplina tributaria. È stata inoltre ritenuta legittima l'applicazione della tariffa prevista per le aree ricreative-turistiche, comprendenti stabilimenti balneari e complessi attrezzati analoghi. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993
La TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, senza che rilevi la loro qualificazione amministrativa o il fatto che siano utilizzate esclusivamente da una clientela privata.
Art. 68, commi 1 e 2, d.lgs. 507/1993
"aree ricreative-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati"
Le categorie tariffarie devono considerare l'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. È quindi legittimo ricomprendere nella stessa categoria tariffaria stabilimenti balneari e altre aree ricreative-turistiche analoghe, anche se private.
D.P.G.R. Toscana n. 52/R del 24 settembre 2013
La disciplina regionale stabilisce i requisiti amministrativi, tecnici, edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli stabilimenti balneari, ma non esclude l'assoggettamento alla TARSU di strutture private attrezzate destinate alla clientela di un complesso ricettivo.
Cassazione civile, sez. V, n. 25912/2015
Spetta al giudice tributario individuare il corretto criterio di tassazione applicabile, tenendo conto della legge e del regolamento comunale TARSU.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU rileva la concreta idoneità dell'area a produrre rifiuti, non la sua denominazione amministrativa né il fatto che sia accessibile soltanto a una clientela privata.
- La mancata apertura al pubblico o l'uso esclusivo da parte degli ospiti di una struttura ricettiva non escludono, di per sé, l'imposizione tributaria.
- I requisiti previsti dalla normativa regionale per qualificare una struttura come stabilimento balneare hanno finalità amministrative e non determinano automaticamente l'esenzione dalla TARSU.
- L'assenza nel regolamento comunale di una voce espressa per le spiagge private non impedisce l'imposizione, quando l'area è riconducibile per analogia a una categoria tariffaria prevista dalla legge e dal regolamento.
- Per contestare efficacemente la TARSU occorre dimostrare l'oggettiva inidoneità dell'area a produrre rifiuti oppure l'errata applicazione della superficie o della categoria tariffaria, non soltanto invocarne la natura pertinenziale o privata.
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