Ordinanza n. 179/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, diniego di iscrizione alla White List e atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia, l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale del Gruppo Provinciale Interforze, il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, il diniego di iscrizione alla White List prefettizia e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né consente di conoscere le censure articolate nel ricorso.
La decisione
Il Presidente del TAR, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare né sul merito dell'impugnazione, ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura-UTG di Palermo copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione. Ha quindi ordinato il deposito della documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per eventuali atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della società ricorrente.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Disposizioni richiamate quali base normativa dell'informazione antimafia interdittiva impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne offre un'interpretazione.
art. 136, comma 2, c.p.a.
Richiamato per consentire la trasmissione in forma cartacea e l'acquisizione manuale degli eventuali atti classificati non depositabili telematicamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando la documentazione prodotta non consente di decidere la controversia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti impugnati, degli atti presupposti e degli accertamenti posti a fondamento del provvedimento, rinviando ogni decisione sulla domanda cautelare e sul merito.
- L'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione deve essere adempiuto entro il termine fissato dal giudice e, di regola, mediante deposito telematico secondo le regole del processo amministrativo telematico; gli atti classificati possono essere trasmessi in forma cartacea secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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