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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-740/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2024. — Endemol Shine Finland Oy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Itä-Suomen hovioikeus. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 2, 4, 6, 10 e 86 – Dati in possesso di un tribunale relativi alle condanne penali di una persona fisica – Comunicazione orale di simili dati a una società commerciale a motivo di un concorso da essa organizzato – Nozione di “trattamento di dati personali” – Normativa nazionale che disciplina l’accesso a tali dati – Conciliazione tra il diritto del pubblico all’accesso ai documenti ufficiali e la protezione dei dati personali. — Causa C-740/22

Giurisprudenza europea62022CJ0740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che anche la comunicazione orale di dati personali rientra nella nozione di trattamento ai sensi del RGPD. Se i dati sulle condanne penali sono contenuti in un archivio giudiziario, il regolamento si applica e impone limiti stringenti alla loro divulgazione. In particolare, non è compatibile con il RGPD una disciplina nazionale che consenta la comunicazione orale di tali dati a chiunque, senza interesse specifico del richiedente. È irrilevante che il richiedente sia una società o una persona fisica.

Protezione dei dati e accesso ai documenti: la comunicazione orale di dati su condanne penali da un archivio giudiziario costituisce trattamento di dati personali, ma non può essere effettuata indiscriminatamente al pubblico senza specifiche garanzie e senza un interesse specifico del richiedente.

La questione giuridica

1) Se la comunicazione verbale di informazioni su condanne penali di una persona fisica integri un "trattamento" di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, RGPD e ricada nell’ambito di applicazione materiale dell’articolo 2, paragrafo 1, RGPD. 2) Se l’articolo 86 RGPD e le altre disposizioni del regolamento ostino a una normativa nazionale che consente la comunicazione orale al pubblico, dal registro di un tribunale, di informazioni illimitate sulle condanne penali di una persona, senza richiesta di un interesse specifico. 3) Se rilevi la circostanza che il richiedente sia una società commerciale o un privato.

Principio di diritto

La comunicazione orale di dati relativi a condanne penali costituisce un trattamento di dati personali ai sensi del RGPD ed è soggetta al regolamento quando tali dati sono contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Tuttavia, il RGPD osta a che tali dati siano comunicati oralmente a chiunque, per garantire l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali, senza che il richiedente debba dimostrare un interesse specifico; la natura del richiedente, società o privato, è irrilevante. La comunicazione è ammissibile solo nel rispetto delle condizioni di liceità, delle garanzie appropriate e del necessario bilanciamento, che nel caso dei dati sulle condanne penali non consente un accesso indiscriminato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 2 RGPD
  • Articolo 4 RGPD
  • Articolo 5 RGPD
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 10 RGPD
  • Articolo 23 RGPD
  • Articolo 85 RGPD
  • Articolo 86 RGPD
  • Articolo 288 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8 e 52
  • Direttiva 2016/680/UE
  • Direttiva 2003/98/CE
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Direttiva 95/46/CE

Protezione dei dati e accesso ai documenti ufficiali: comunicazione orale di dati su condanne penali

La causa C-740/22 trae origine da un rinvio pregiudiziale dell’Itä-Suomen hovioikeus (Corte d’appello della Finlandia orientale) in un contesto di accesso a dati giudiziari relativi a condanne penali. La Corte è stata chiamata a chiarire se la comunicazione orale di tali informazioni costituisca trattamento di dati personali e se una normativa nazionale che consenta l’accesso pubblico in forma orale sia compatibile con il RGPD.

Fatti e procedimento principale

Endemol Shine Finland Oy aveva chiesto oralmente a un tribunale finlandese informazioni su eventuali condanne penali, ancora in corso o già espiate, relative a una persona fisica partecipante a un concorso organizzato dalla società. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, ritenendo che i dati richiesti fossero coperti dalla disciplina nazionale sulla pubblicità dei procedimenti giudiziari e che la comunicazione, anche orale, integrasse un trattamento di dati personali non consentito. La società ha impugnato la decisione sostenendo che la sola comunicazione verbale non costituirebbe trattamento ai sensi del RGPD.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la comunicazione orale di dati personali costituisca un trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, RGPD;
  • se l’articolo 86 RGPD consenta una normativa nazionale che preveda la comunicazione orale al pubblico di informazioni illimitate sulle condanne penali contenute in un registro giudiziario;
  • se, ai fini di tale valutazione, rilevi che il richiedente sia una società commerciale o una persona fisica.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, RGPD sull’ambito di applicazione materiale;
  • l’articolo 4, punto 2, RGPD sulla nozione di trattamento;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), RGPD sulla liceità del trattamento per compiti di interesse pubblico;
  • l’articolo 10 RGPD sul trattamento di dati relativi a condanne penali e reati;
  • l’articolo 86 RGPD sull’accesso del pubblico ai documenti ufficiali;
  • gli articoli 7, 8 e 52 della Carta;
  • l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.

Sulla nozione di trattamento e sull’ambito di applicazione del RGPD

La Corte osserva che la nozione di trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, RGPD, ha portata ampia e comprende "qualsiasi operazione", ivi incluse la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. Ne deriva che anche la comunicazione orale di dati personali rientra nella nozione di trattamento.

La Corte aggiunge che il RGPD si applica ai trattamenti non automatizzati solo se i dati sono contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Nel caso di specie, i dati richiesti risultavano essere contenuti in un registro anagrafico presso un tribunale, con la conseguenza che, salvo verifica del giudice nazionale sulla concreta struttura dell’archivio, la comunicazione orale ricade nell’ambito di applicazione materiale del regolamento.

Sulla liceità della comunicazione di dati relativi a condanne penali

Passando alla seconda e terza questione, la Corte rileva che ogni trattamento deve rispettare i principi dell’articolo 5 RGPD e trovare una base di liceità nell’articolo 6. In particolare, la comunicazione al pubblico di dati sulle condanne penali può, in astratto, rientrare nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), se necessaria per un compito di interesse pubblico.

Tuttavia, l’articolo 10 RGPD impone un regime più rigoroso per i dati relativi a condanne penali e reati: il trattamento è ammesso solo sotto il controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri con garanzie appropriate. La Corte ribadisce che né l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), né l’articolo 10 vietano in assoluto la comunicazione di tali dati, ma essa deve essere giustificata e proporzionata.

Bilanciamento con l’accesso ai documenti ufficiali

La Corte interpreta l’articolo 86 RGPD nel senso che l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può costituire un interesse pubblico, ma deve essere conciliato con la protezione dei dati personali. In presenza di dati sulle condanne penali, la sensibilità delle informazioni e il rischio di stigmatizzazione rendono l’ingerenza nella vita privata particolarmente grave.

Richiamando la Carta e il principio di proporzionalità, la Corte afferma che, nel caso di dati giudiziari di tale natura, i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati prevalgono sull’interesse del pubblico ad accedere indiscriminatamente ai documenti. Di conseguenza, non è compatibile con il RGPD una disciplina nazionale che consenta la comunicazione orale a chiunque, senza che il richiedente debba indicare un interesse specifico o fornire una giustificazione.

Irrilevanza della qualità del richiedente

La Corte precisa che non rileva se il richiedente sia una società commerciale o una persona fisica. Ciò che conta è la natura dei dati e l’assenza di un requisito di interesse specifico idoneo a giustificare la comunicazione. Anche la circostanza che la divulgazione avvenga oralmente anziché per iscritto è irrilevante ai fini della compatibilità con il RGPD.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali costituisce trattamento di dati personali e rientra nel RGPD se i dati sono contenuti in un archivio o destinati a figurarvi;
  • le disposizioni del RGPD, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 10, ostano a una normativa che consenta la comunicazione orale di tali dati a chiunque per assicurare l’accesso pubblico ai documenti ufficiali, senza interesse specifico del richiedente;
  • la natura del richiedente, società o privato, non incide sulla risposta.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la nozione di trattamento nel RGPD è ampia e comprende anche la comunicazione orale;
  • i dati sulle condanne penali godono di una protezione rafforzata;
  • l’accesso pubblico ai documenti ufficiali deve essere conciliato con la tutela dei dati personali, ma non può tradursi in un accesso indiscriminato a dati giudiziari particolarmente sensibili.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalicondanne penali e dati giudiziariaccesso ai documenti ufficialidiritto alla riservatezzatrasparenza amministrativa

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