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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21256/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria romena per un mandato di arresto europeo relativo a condanne per fuga dal luogo dell'incidente, lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza (pena complessiva 2 anni, 7 mesi e 10 giorni). Propone due motivi: (1) violazione dell'art. 7 legge n. 69/2005 per assenza della condizione della doppia punibilità in relazione al reato rumeno di fuga dal luogo dell'incidente (contestando la corrispondenza tra l'art. 189 C.d.S. e la norma penale rumena indicata nel mandato); (2) violazione di norme nazionali e sovranazionali (artt. 696-ter, 16 L. n.69/2005; Carta dei diritti fondamentali UE; CEDU) per insufficienza delle informazioni integrative sulle condizioni detentive in Romania e rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri indicate (Rahova, Gherla).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la condizione della doppia punibilità fosse soddisfatta: non è necessaria l'identità formale delle fattispecie, ma che la concreta condotta sia punibile in entrambi gli ordinamenti; la Corte di appello aveva inoltre escluso la doppia punibilità solo per il reato di guida senza patente ed aveva dedotto la relativa porzione di pena. Sul secondo motivo ha ritenuto esaustive le informazioni fornite dalle autorità rumene circa le condizioni di detenzione (periodo iniziale a Rahova, successivo trasferimento a Gherla, spazio individuale, attività esterne, miglioramenti strutturali e piano d'azione rumeno), escludendo il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 7

    Stabilisce la condizione della doppia punibilità per l'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte interpreta che non è richiesta identità formale delle fattispecie ma che la concreta condotta sia punibile in entrambi gli ordinamenti

  • Codice della Strada, art. 189

    Norma italiana sul comportamento dopo un incidente (obbligo di fermarsi, assistenza, identificazione); la Corte ritiene che la ratio e l'oggettività giuridica dell'art. 189 corrispondano alla fattispecie rumena contestata, consentendo la verifica della doppia punibilità

  • Codice penale rumeno, art. 338 (citato anche art. 388 nel ricorso)

    Norma rumena che sanziona la fuga dal luogo dell'incidente; la Corte ha ritenuto che la stessa punisca la condotta concreta oggetto del mandato e abbia una ratio sovrapponibile a quella dell'art. 189 C.d.S.

  • legge n. 69 del 2005, artt. 696-ter e 16

    Prescrizioni procedurali relative al mandato di arresto europeo e alle informazioni integrative; la Corte valuta l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato emittente sul trattamento penitenziario

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 4 (e art. 19, comma 2)

    Tutela contro trattamenti inumani e degradanti; la Corte applica il principio che l'esecuzione può essere rifiutata solo se sussiste un rischio concreto e fondato di violazione

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 3

    Rilevanza del divieto di trattamenti inumani e degradanti e della giurisprudenza della Corte EDU; la Corte richiede elementi precisi per ritenere sussistente il rischio di violazione

Massime di principio

  • Condizione della doppia punibilità: per il mandato di arresto europeo non è necessaria la perfetta corrispondenza formale tra le fattispecie dei due ordinamenti; è invece sufficiente che la concreta condotta descritta sia penalmente perseguibile in entrambi gli ordinamenti.
  • Se una parte della pena deriva da un titolo per il quale manca la doppia punibilità, quella porzione deve essere elisa o non eseguita: il rifiuto della consegna può riguardare solo i singoli reati non equiparabili.
  • Valutazione delle condizioni di detenzione: le assicurazioni e le informazioni dettagliate fornite dallo Stato emittente possono essere ritenute sufficienti dall'autorità di esecuzione, che potrà rifiutare la consegna solo in presenza di elementi precisi e concreti che dimostrino il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.
  • Prova e concretezza delle censure: le censure astratte o basate su paragoni meramente teorici sono normalmente inidonee; il ricorrente deve dedurre fatti concreti e dati aggiornati (es. tassi di sovraffollamento, dimensioni nette delle celle, precedenti specifici della struttura) per incidere sulla decisione.
  • Valutazione complessiva e fattori compensativi: la valutazione del rischio deve essere complessiva e tener conto di elementi compensativi (attività esterne, condizioni igieniche, piani di miglioramento del sistema carcerario) oltre che delle criticità segnalate dagli organi sovranazionali.

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