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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12632/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per varie ragioni: in generale l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. senza adeguata verifica delle ragioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e con motivazione carente o apparente; insufficiente valutazione critica e travisamento delle prove e degli elementi a carico (mancata esposizione degli elementi probatori oltre ogni ragionevole dubbio); contestazione della determinazione della pena (eccessiva o non motivata); specificamente per D'Ambrogio richiesta di riqualificazione della partecipazione all'associazione per narcotraffico ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e censura sulla condanna fondata su dichiarazioni di un unico collaboratore senza riscontri; per De Marco e Carella censure sulla applicazione/ esclusione della recidiva; per Rizzo doglianza sulla mancata applicazione della continuazione tra reati e sul rigetto di una prima proposta di concordato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi eccetto quello di Giovanni Rizzo; il ricorso di Rizzo è stato invece rigettato nel merito. Motivo: la massima parte dei motivi investe questioni sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove che erano state rinunciate dagli appellanti nell'ambito del concordato ex art. 599-bis, ragion per cui tali doglianze sono precluse in cassazione; sono inoltre inammissibili le doglianze generiche sul mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129, quando siano state rinunciate. Sul punto specifico di Rizzo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sintetica ma non illogica in ordine al diniego della continuazione (assenza di unitario disegno criminoso, diversi concorrenti e non contiguità temporale). Conseguenze: confermata la sentenza impugnata nella sostanza; i ricorrenti inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; Rizzo condannato alle sole spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il 'concordato in appello': la rinuncia a parte dei motivi di appello preclude la relativa cognizione in grado di appello e, di conseguenza, in Cassazione non sono ammissibili doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo che si deduca vizio nella formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di proscioglimento; la Corte ha ricordato che la verifica di tali cause rientra nel giudizio sulla responsabilità ed è preclusa in Cassazione se i relativi motivi sono stati rinunziati con il concordato

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto devolutivo dell'impugnazione: il giudice conosce soltanto dei punti riferiti dai motivi proposti; la rinuncia rende i punti non più devoluti e dunque non sindacabili in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri di determinazione della pena; la Corte osserva che contestazioni generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili se non evidenziano illegittimità della sanzione o violazione dei limiti edittali

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Disciplina la continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non sia stato manifestamente illogico nel non riconoscere un unitario disegno criminoso, frazionamento temporale e diversi concorrenti giustificando il diniego

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 6

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede la fattispecie qualificata 'minore' di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (comma 6); la richiesta di riqualificazione di D'Ambrogio attiene al giudizio sulla responsabilità e pertanto è risultata preclusa dopo la rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Tratta dell'interesse ad impugnare; la Corte lo interpreta in senso utilitaristico e ha ritenuto che i ricorrenti che hanno ottenuto la statuizione concordata non dimostrino interesse a impugnare per ottenere un vantaggio processuale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); la Corte distingue il carattere non premiale del concordato in appello dall'istituto ex art. 444, richiamando l'asimmetria tra i due istituti

Massime di principio

  • Se in appello si aderisce a un concordato ex art. 599-bis e si rinunciano motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, in Cassazione saranno precluse le impugnazioni che riguardano la responsabilità, la valutazione delle prove e le cause di proscioglimento (art. 129).
  • Le doglianze generiche sulla motivazione, sul travisamento delle prove o sulla determinazione della pena sono inammissibili in Cassazione quando derivano da motivi previamente rinunciati o non evidenziano illegittimità formale/violazione dei limiti edittali.
  • Per contestare con successo in Cassazione una decisione derivante da concordato in appello bisogna limitarsi a questioni ammesse dalla giurisprudenza: vizio nella formazione della volontà di aderire al concordato, mancanza del consenso del pubblico ministero, o contenuto della pronuncia difforme dall'accordo.
  • Se si intende preservare il diritto a impugnare censure sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto (es. riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990), non si deve rinunciarvi nell'accordo di concordato in appello.
  • Sulle questioni di continuazione fra reati il giudice d'appello può negarla sulla base dell'assenza di un unitario disegno criminoso, della non contiguità temporale o della partecipazione di diversi concorrenti; tale motivazione, se non manifestamente illogica, è difficile da rimuovere in Cassazione.
  • Le impugnazioni relative alla sola determinazione della pena sono ammissibili in Cassazione soltanto se la pena è illegale (es.: fuori dai limiti edittali) o se sussistono vizi che incidono sulla liceità della sanzione.

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