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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 372 cod. pen. per presunta erronea applicazione dell'elemento oggettivo del reato. In sostanza si è contestato che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la falsa testimonianza senza valutare la 'necessaria offensività': secondo la difesa il mero contrasto tra dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento non prova la falsità e non dimostra che la deposizione fosse idonea a incidere sull'esito del processo; per affermare il reato sarebbe stato necessario accertare elementi aggiuntivi (es. che le dichiarazioni rese in fase investigativa corrispondessero al vero, presenza di altre prove o che la testimonianza fosse determinante), e chiarire se la testimonianza del ricorrente fosse l'unica assunta o se vi fossero elementi documentali a sostegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e non confacente al caso: le corti di merito avevano qualificato la condotta come forma omissiva di falsa testimonianza (reticenza) e non come forma commissiva; pertanto i principi invocati dalla difesa, riferiti alle forme commissive (affermare il falso/negare il vero), non erano applicabili. Il percorso procedurale: il P.M. di Monza aveva chiesto il rinvio a giudizio per falsità in testimonianza commessa il 14/09/2018; il GIP di Monza con rito abbreviato (17/12/2019) aveva condannato il ricorrente a 1 anno e 4 mesi (attenuanti equivalenti alla recidiva e diminuzione per il rito); la Corte d'appello di Milano inizialmente (13/12/2022) aveva confermato; la Cassazione (sent. n.8110/23-01-2024) aveva annullato la sentenza di secondo grado per mancata traduzione richiesta dall'imputato; in sede di rinvio la Corte d'appello di Milano ha nuovamente confermato la condanna. La Cassazione, infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p., ad una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (con esclusione della colpa grave nella determinazione dell'ammenda, ex Corte cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    La norma disciplina la falsa testimonianza in tre forme alternative: due commissive (afferma il falso, nega il vero) e una omissiva (tace, in tutto o in parte, ciò che sa). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto integrata la forma omissiva (reticenza deliberata), quindi l'analisi richiesta dalla difesa per le forme commissive non era pertinente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna della parte che propone ricorso in cassazione al pagamento delle spese del procedimento; qui applicata per le spese processuali e per disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per precisare che, non rilevando colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria (ammenda) va determinata in via equitativa e può essere comunque disposta.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente la forma commissiva (afferma il falso/nega il vero) da quella omissiva (tace su ciò che sa): le regole probatorie e le verifiche richieste dalla difesa non sono le stesse per le due fattispecie.
  • Per le forme commissive è necessario valutare la 'offensività necessaria' della falsità: cioè se la dichiarazione falsa era idonea ad influenzare l'esito del processo; la semplice contraddittorietà fra dichiarazioni non basta a provare il reato commissivo senza elementi addizionali.
  • Per la forma omissiva (reticenza) la corte può ritenere integrato il reato quando il testimone, dopo aver reso in precedenza dichiarazioni puntuali e circostanziate, si rifiuta deliberatamente di deporre in dibattimento su quegli stessi fatti in modo tale da ostacolare l'accertamento della verità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici: argomentazioni generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
  • Le questioni procedurali (es. mancata traduzione richiesta dall'imputato) possono determinare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio, con conseguente riassunzione del giudizio; tali errori procedurali vanno attentamente rilevati e dedotti tempestivamente.
  • Chi propone ricorso infondato o aspecifico può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda; il giudice tiene conto dell'eventuale assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità nel quantificare l'ammenda.

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