Cassazione Penale, Sentenza n. 13202/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 19/09/2024 che aveva annullato, in sede di riesame, la misura della custodia cautelare in carcere rispetto al delitto associativo ex art. 74 DPR n. 309/1990 (capo 1) e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il residuo reato di cessione di stupefacente. Il Procuratore lamentava vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'associazione, non avendo considerato che i frequenti rapporti tra l'indagato e i soggetti Peritore Giuseppe, Peritore Arnaldo e Liardo Michael Nicolas, unitamente ad intercettazioni (in particolare una conversazione del 29/03/2024), denoterebbero un rapporto trilatero e contatti costanti idonei a configurare partecipazione stabile al sodalizio; inoltre si contestava la valutazione che tali scambi fossero solo relazioni dirette per singoli affari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del Procuratore si risolvevano in una differente valutazione in fatto delle risultanze investigative, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica nel ritenere che, pur emergendo il coinvolgimento del Tilaro nel traffico di stupefacenti, gli elementi non fossero idonei a dimostrare la sua effettiva inserzione stabile nel tessuto organizzativo del sodalizio (art. 74 DPR 309/1990). È stato quindi confermato l'annullamento della misura cautelare per il delitto associativo e la sostituzione della custodia con l'obbligo di presentazione; il ricorso del Pubblico Ministero è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha interpretato che per configurare la partecipazione al sodalizio non basta la commissione di più reati-fine o contatti frequenti; è necessario che i rapporti costituiscano forme di interazione nel contesto di un gruppo organizzato, con ruoli o modalità che denotino vincolo stabile.
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa ai reati di traffico e detenzione illecita di stupefacenti: nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto provata l'attività di spaccio dell'indagato ma distinta dall'appartenenza associativa.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la presunzione che incide sull'interesse del pubblico ministero ad impugnare: la Corte ha richiamato la 'doppia presunzione' per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione del PM quando il riesame esclude la gravità degli indizi, permettendo comunque l'esame del ricorso in certe condizioni.
Massime di principio
- La mera partecipazione ad attività di spaccio o i frequenti contatti tra soggetti non sono di per sé sufficienti a provare l'appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; occorrono indizi che mostrino rapporti stabili, strutturati e riconducibili all'organizzazione.
- In sede di Cassazione contro provvedimenti di riesame sulle misure cautelari, non è consentito proporre una rilettura in fatto delle prove già valutate dal giudice di merito: le censure che consistono in una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Una singola intercettazione o un singolo affare possono fondare l'attribuzione associativa solo se il ruolo e le modalità dimostrano inequivocabilmente l'uso di mezzi, sistemi o compiti propri del sodalizio e non attribuibili a soggetti esterni in via occasionale.
- Il pubblico ministero che impugni l'esclusione della gravità indiziaria deve avere interesse dimostrabile; la norma processuale (art. 275 co.3) e la giurisprudenza consentono esami dell'impugnazione anche sulla base di presunzioni particolari, ma senza travalicare i limiti della sindacabilità in Cassazione.
- Nella valutazione della sussistenza della misura cautelare per associazione, il giudice deve motivare la distinzione fra rapporti diretti per singole operazioni e rapporti organici riconducibili al sodalizio, specificando perché gli elementi raccolti non raggiungono il livello di gravità indiziaria richiesto.
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