Cassazione Penale, Sentenza n. 05236/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li ha ritenuti responsabili del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). A carico di Lo Duca si contestava di avere, quale appartenente alla consorteria mafiosa "Cosa Nostra" (famiglia di Carini), promesso a un candidato (Salvatore Ferrigno) procurargli voti anche con modalita' mafiose, in cambio di denaro e della disponibilita' a soddisfare interessi dell'associazione; la Loiacono era contestata quale intermediaria che aveva posto in contatto il politico e Lo Duca e ricevuto denaro. Le difese hanno sostenuto, tra l'altro, che Lo Duca avrebbe agito per interesse personale e non in rappresentanza dell'associazione, che mancavano contatti diretti con il candidato e con altri esponenti mafiosi nel periodo pertinente e che la Loiacono si sarebbe limitata a ricevere somme dopo la conclusione dell'accordo (senza aver concorso alla sua formazione), sicché non sussisterebbe il dolo di concorso nello scambio elettorale politico-mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati. Ha confermato che il reato di cui all'art. 416-ter si perfeziona con la conclusione dell'accordo e, nella ipotesi in cui il promittente sia un appartenente all'associazione che agisce in rappresentanza di essa, non occorre prova separata dell'impiego di modalita' mafiose. Sul piano di fatto la Corte territoriale ha ricostruito l'accordo (numero di voti, prezzo complessivo distinti per territorio, ruolo dell'intermediaria, modalita' di pagamento anche con operazioni rivolte a occultare movimenti) e ha ritenuto provata la perdurante appartenenza del Lo Duca alla famiglia mafiosa di Carini e il ruolo attivo della Loiacono nel porre in contatto le parti. Le censure difensive (presunta irrilevanza di precedenti condanne, assenza di contatti diretti, mera ricezione di denaro) sono state respinte: la mancanza di contatti diretti e' stata interpretata come misura precauzionale coerente con la caratura mafiosa del Lo Duca, le conversazioni intercettate e le altre evidenze (rapporti con sodali, disposizioni a terzi, provenienza dei fondi, iniziative concordate) hanno formato quadro probatorio e la Loiacono e' stata ritenuta partecipe nell'accordo, non mera beneficiaria post factum. Anche il rilievo sulla determinazione della pena e' stato ritenuto infondato. Conseguentemente la condanna e le statuizioni della Corte d'appello sono confermate.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Delitto di scambio elettorale politico-mafioso: il reato si perfeziona con la conclusione dell'accordo; la promessa puo' provenire da un appartenente all'associazione che agisca in rappresentanza di essa o da soggetti esterni; se il promittente e' un intraneo e agisce per la consorteria, le modalita' mafiose sono immanenti all'accordo e non richiedono prova separata
art. 416-bis cod. pen.
Definizione e modalita' dell'associazione di tipo mafioso; richiamato per chiarire il riferimento alle modalita' di procacciamento dei voti 'con il metodo mafioso' e per individuare l'ambito soggettivo (appartenenti all'associazione)
legge n. 62 del 2014
Ha ampliato l'oggetto della controprestazione (oltre al denaro anche altre utilita'), ha anticipato la consumazione al momento dell'accordo e ha esteso la nozione di raccolta voti anche mediante il metodo mafioso
legge n. 103 del 2017
Ha aggravato il trattamento sanzionatorio della fattispecie
legge n. 43 del 2019
Ha ulteriormente specificato l'oggetto della controprestazione ("qualunque altra utilita'" e la disponibilita' a soddisfare interessi dell'associazione), ampliato i soggetti attivi includendo gli intermediari ed aggravato le pene con effetti anche sulle sanzioni accessorie
art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960
Regola la corruzione elettorale (ambito diverso ma parallelo): la Corte evidenzia la specialita' reciproca tra lo scambio elettorale politico-mafioso e la corruzione elettorale, distinguendo profili soggettivi e oggettivi rilevanti ai fini della qualificazione
art. 96 d.P.R. n. 361 del 1957
Richiamato quale norma di riferimento per il confronto tra fattispecie elettorali (corruzione elettorale nelle elezioni politiche) e la fattispecie speciale dell'art. 416-ter
Massime di principio
- Il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) si perfeziona con la conclusione dell'accordo: non e' necessaria l'effettiva esecuzione delle prestazioni promesse
- Se il promittente e' un appartenente alla associazione e agisce in rappresentanza di essa, le modalita' mafiose si danno per immanenti all'accordo e non vanno provate separatamente; se il promittente e' un soggetto esterno, il pubblico ministero deve provare l'uso delle modalita' di cui al comma 3 dell'art. 416-bis
- L'intermediario che pone in contatto il politico e il soggetto mafioso e facilita la conclusione dell'accordo puo' essere considerato concorrente nel reato; invece la mera ricezione di denaro, se non collegata a un apporto alla conclusione dell'accordo, puo' non essere sufficiente a configurare il concorso
- Elementi quali intercettazioni, riscontro di appartenenza mafiosa, disposizione di terzi, controllo territoriale, quantificazione e modalita' di pagamento (es. utilizzo di conti esteri o contanti) e clausole penalizzanti costituiscono robusta prova indiziaria della partecipazione e della natura mafiosa dell'accordo
- L'assenza di contatti diretti tra il promittente mafioso e il politico non esclude la responsabilita' quando sia spiegabile come precauzione o prassi di occultamento e quando un intermediario abbia svolto ruolo decisivo nel collegamento
- In sede di quantificazione della pena, dichiarazioni parziali in interrogatorio o il solo comportamento processuale non costituiscono automaticamente attenuanti rilevanti; l'irrilevanza o il peso di tali elementi va valutato rispetto alla gravita' del delitto e agli altri elementi probatori
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