Accordo 27272 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 6 alla Serie 13 di Emendamenti al Regolamento n. 13“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici territoriali, le amministrazioni interessate e le associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 6 alla serie 13 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura. Il documento precisa che, trattandosi di un supplemento, non deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore, dal 2 ottobre 2026, del supplemento 6 alla serie 13 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 sulla frenatura dei veicoli delle categorie M, N e O.
Entrata in vigore del supplemento al Regolamento ONU n. 13
La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli uffici ministeriali e territoriali, alle amministrazioni competenti e alle associazioni rappresentative dei settori automotive, componentistica, veicoli commerciali, macchine agricole e alimentazioni alternative l’entrata in vigore del supplemento 6 alla serie 13 di emendamenti al Regolamento n. 13. La comunicazione si inserisce nell’attuazione dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dalla Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali, ed è indirizzato alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione civile, ai centri e alle strutture tecniche indicate nel documento, nonché alle competenti amministrazioni di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento e Valle d’Aosta. È inoltre trasmesso all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino, agli uffici del Ministero e a numerose associazioni e organizzazioni di settore.
Oggetto e disciplina tecnica
Il supplemento riguarda il Regolamento n. 13, recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura. Le categorie interessate comprendono, secondo la classificazione richiamata dal regolamento, veicoli destinati al trasporto di persone, veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi o semirimorchi.
L’emendamento è identificato dal documento UNECE ECE/TRANS/WP29/2026/12 e il relativo testo è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione “meetings and documents” relativa alla sessione di marzo 2026.
Decorrenza ed effetti sulle omologazioni
Il supplemento 6 alla serie 13 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. La comunicazione è resa anche in aggiornamento della precedente nota ministeriale prot. n. 35180 del 1° dicembre 2025.
Il Ministero precisa espressamente che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Gli operatori e gli uffici competenti dovranno quindi considerare la decorrenza del nuovo supplemento nell’applicazione tecnica del Regolamento, senza modificare per tale ragione il riferimento alla serie di emendamenti nel numero identificativo dell’omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 13
Il documento aggiorna l’elenco dei Paesi e degli organismi che risultano adottanti il Regolamento n. 13. Sono indicati i seguenti codici e soggetti:
- E1 Germania;
- E31 Bosnia ed Erzegovina;
- E2 Francia;
- E32 Lettonia;
- E3 Italia;
- E34 Bulgaria;
- E4 Paesi Bassi;
- E36 Lituania;
- E5 Svezia;
- E37 Turchia;
- E6 Belgio;
- E40 Macedonia del Nord;
- E7 Ungheria;
- E42 Unione europea;
- E8 Repubblica Ceca;
- E43 Giappone;
- E9 Spagna;
- E44 Uzbekistan;
- E10 Serbia;
- E46 Ucraina;
- E11 Regno Unito;
- E47 Sud Africa;
- E12 Austria;
- E48 Nuova Zelanda;
- E13 Lussemburgo;
- E49 Cipro;
- E14 Svizzera;
- E50 Malta;
- E16 Norvegia;
- E52 Malesia;
- E17 Finlandia;
- E54 Albania;
- E18 Danimarca;
- E55 Armenia;
- E19 Romania;
- E56 Montenegro;
- E20 Polonia;
- E57 San Marino;
- E21 Portogallo;
- E60 Georgia;
- E22 Federazione Russa;
- E62 Egitto;
- E23 Grecia;
- E63 Nigeria;
- E24 Irlanda;
- E64 Pakistan;
- E25 Croazia;
- E68 Kirghizistan;
- E26 Slovenia;
- E27 Slovacchia;
- E28 Bielorussia;
- E29 Estonia;
- E30 Repubblica Moldova.
Rilevanza operativa
La comunicazione interessa in particolare gli organismi di omologazione, gli uffici della motorizzazione e i costruttori di veicoli e componenti soggetti alle prescrizioni del Regolamento n. 13. Per effetto della decorrenza del supplemento, le procedure e le valutazioni tecniche riferite alla frenatura dovranno essere coordinate con il testo aggiornato del regolamento, fermo restando il chiarimento ministeriale sull’assenza di variazioni nella serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione.
L’atto non prevede stanziamenti finanziari, riparti di risorse, cronoprogrammi di opere o impegni economici tra le parti, trattandosi di una comunicazione informativa e applicativa relativa a una disciplina internazionale di omologazione.
Punti principali
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 6 alla serie 13 di emendamenti al Regolamento n. 13 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026, come comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento all’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958.
Ambito tecnico
Il Regolamento n. 13 contiene disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura.
Effetti sull’omologazione
Il documento chiarisce che l’adozione del supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Testo dell’emendamento
Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/12, è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
Sono indicati i Paesi e gli organismi adottanti il Regolamento n. 13, tra cui Italia, Unione europea, gli altri Stati elencati nel documento e San Marino.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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