Cassazione Civile, Ordinanza n. 19176/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta in ambito lavoristico/infortunistico nei confronti dell’azienda ospedaliera datrice di lavoro. La Corte d’appello aveva parzialmente accolto l’impugnazione della lavoratrice, correggendo un errore di calcolo nella liquidazione del differenziale per danno biologico permanente e riconoscendo per intero, senza detrazione del differenziale, il danno da inabilità temporanea assoluta. L’azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: violazione degli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e vizio di motivazione; violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art. 13, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 38 del 2000; nonché violazione degli artt. 10 e 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, oltre a vizio motivazionale. In sostanza, la ricorrente contestava i criteri di liquidazione del danno applicati dalla Corte territoriale e la mancata sottrazione del differenziale per poste omogenee, ritenendo erroneo il trattamento del danno biologico e del danno temporaneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso la nullità della notificazione del ricorso, rilevando che, essendo la parte assistita da due difensori, la notifica poteva validamente eseguirsi anche all’altro procuratore costituito, nonostante il decesso del domiciliatario. Nel merito, ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero inammissibili perché non coerenti con le effettive statuizioni riformate dalla Corte d’appello: quest’ultima aveva inciso solo su un errore di calcolo relativo al danno biologico permanente e aveva confermato il principio della non detraibilità del differenziale per l’inabilità temporanea assoluta, che va liquidata integralmente. Le censure dell’azienda, invece, miravano a rimettere in discussione questioni già definite in primo grado e non oggetto di impugnazione da parte della stessa azienda, risultando quindi formulate in modo incongruente rispetto alla sentenza impugnata. Non sono state liquidate spese per la mancata rituale costituzione della resistente con controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 141 c.p.c.
La notificazione al domiciliatario ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notifica, salvo i casi in cui la legge la preveda come esclusiva.
art. 170, primo comma, c.p.c.
Dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito, potendo essere effettuate a uno qualunque dei difensori in caso di pluralità.
art. 325 c.p.c.
È valida, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la notifica eseguita all’indirizzo PEC del difensore nominato, anche se l’atto indichi un diverso domicilio eletto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come vizio motivazionale, ma la Corte non entra nel merito poiché ritiene le censure incongruenti rispetto alla decisione impugnata.
art. 66 d.P.R. n. 1124 del 1965
È invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’infortunio e della prestazione risarcitoria, ma le censure sono dichiarate inammissibili per incongruenza rispetto alla sentenza impugnata.
art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965
È invocato insieme all’art. 66 del medesimo decreto, senza che la Corte ne affronti il merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 2043 c.c.
È richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare il criterio risarcitorio applicato al danno.
art. 2059 c.c.
È richiamato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale/biologico.
art. 13, secondo comma, lett. h), d.lgs. n. 38 del 2000
È invocato quale base normativa del danno biologico e della sua liquidazione in ambito assicurativo/previdenziale.
art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
È richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza esame di merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
È richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non ne affronta la portata nel merito.
art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000
È richiamato per la disciplina del danno biologico e della relativa liquidazione, ma senza scrutinio di merito.
art. 370 c.p.c.
La mancata rituale proposizione del controricorso comporta la preclusione all’attività difensiva scritta nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato solo per il parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione, il ricorso è inammissibile quando le censure, pur formalmente incardinate su violazioni di legge o vizi motivazionali, non si confrontano con le specifiche statuizioni effettivamente contenute nella sentenza impugnata e finiscono per sollecitare una nuova valutazione di questioni non decise dal giudice di merito impugnato.
- Quando una sentenza di appello riforma la decisione di primo grado solo su aspetti puntuali e limitati, il ricorrente deve calibrare i motivi di ricorso su quelle sole statuizioni; censure dirette contro capi non modificati o non devoluti non sono ammissibili.
- Nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al difensore della controparte è valida anche se la parte aveva eletto domicilio presso altro difensore, ove la difesa sia affidata a più procuratori costituiti, poiché le notificazioni possono essere effettuate a uno qualunque di essi.
- La liquidazione del danno temporaneo assoluto non è soggetta alla detrazione del differenziale risarcitorio nei termini in cui ciò può operare per altre poste omogenee, sicché tale voce va riconosciuta integralmente a carico del responsabile secondo i criteri applicabili al caso concreto.
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