Sentenza del 23/02/2017 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Concessioni governative - Avviso di accertamento radiodiffusioni- Tempestivo recesso dal contratto di utenza telefonica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che, quando il contratto di utenza telefonica è stato validamente e tempestivamente sciolto, l'Amministrazione non può fondare la richiesta della tassa su fatture prive di un valido titolo contrattuale. Ne consegue l'illegittimità della pretesa tributaria riferita al periodo successivo al recesso, purché il contribuente dimostri l'effettiva tempestività e validità della cessazione del contratto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria sostenendo di aver esercitato tempestivamente il recesso dal contratto di utenza telefonica. In assenza del titolo contrattuale in forza del quale il gestore avrebbe emesso le fatture, sarebbe venuto meno anche il presupposto impositivo della tassa di concessioni governative, costituito dal contratto di abbonamento telefonico.
Norme richiamate
Art. 3 del D.M. 33/1990
La tassa di concessioni governative collegata all'utenza telefonica presuppone l'esistenza del rapporto contrattuale di abbonamento. Se il contratto è validamente cessato, viene meno il titolo impositivo per i periodi successivi.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2012, n. 9
La prassi richiamata sostiene il collegamento tra l'obbligo tributario e l'esistenza del contratto di utenza telefonica.
Cassazione, sentenza n. 8825/2011
Il riferimento giurisprudenziale valorizza la necessità di verificare l'esistenza del rapporto contrattuale quale presupposto della tassa.
C.T.R. Venezia n. 33/2012 e C.T.P. Firenze n. 116/2012
Le pronunce richiamate confermano l'orientamento secondo cui la cessazione del contratto telefonico può escludere la debenza della tassa per il periodo successivo al recesso.
Massime di principio
- Una pretesa tributaria collegata a un contratto presuppone che l'Amministrazione dimostri l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale nel periodo contestato.
- Il recesso dal contratto telefonico deve essere provato con documentazione idonea, come ricevuta della comunicazione, conferma del gestore, fattura di cessazione o altra prova della data effettiva di disattivazione.
- La cessazione del contratto non elimina automaticamente eventuali debiti già maturati prima della data efficace di recesso, ma può impedire l'applicazione della tassa per i periodi successivi.
- Le fatture emesse dal gestore, da sole, possono non essere sufficienti a fondare la pretesa tributaria se manca o è contestata la validità del contratto sottostante.
- In casi analoghi è necessario verificare la data di efficacia del recesso, le condizioni contrattuali e il periodo al quale si riferisce l'accertamento.
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