Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Atti soggetti a registrazione in termine fisso - GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico - Atti propri - Acquisto di unità immobiliare da terzi - Imposta in misura fissa - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione della registrazione in termine fisso e dell'imposta di registro in misura fissa alla compravendita immobiliare conclusa dal GEIE con soggetti terzi. La circostanza che l'acquisto fosse funzionale all'oggetto sociale o che lo statuto prevedesse la possibilità di compiere operazioni immobiliari non modifica la natura extrassociativa dell'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dell'acquisto, da parte di un GEIE, di un'unità immobiliare da soggetti terzi. Si discuteva se tale compravendita potesse essere considerata un "atto proprio" del GEIE e, quindi, essere soggetta a registrazione in termine fisso e a imposta di registro in misura fissa. La sentenza ha chiarito che gli "atti propri" coincidono con gli atti endosocietari, cioè con le operazioni interne alla compagine, e non comprendono i contratti di scambio stipulati con soggetti estranei.

Norme richiamate

  • Art. 4, lettera g), Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Atti propri delle società ed enti diversi dalle società

    La disciplina agevolata o in misura fissa riguarda gli atti propri, intesi come operazioni interne o endosocietarie che comportino il trasferimento di immobili oppure la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Non comprende le compravendite immobiliari concluse con soggetti terzi.

  • Art. 12, comma 3, del d.lgs. 240/1991

    La disciplina fiscale applicabile al GEIE deve essere interpretata in modo analogo a quella prevista per le società e gli enti equiparati, limitatamente agli atti propri e alle operazioni interne alla compagine.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto di un ente o di una società beneficia del regime previsto per gli atti propri, occorre verificare se si tratta di un'operazione interna alla compagine oppure di un contratto di scambio con un soggetto terzo.
  • La compravendita di un immobile da un terzo non diventa un atto endosocietario solo perché è compiuta nell'interesse dell'ente o è prevista dall'oggetto sociale.
  • Il riferimento all'oggetto sociale rileva per valutare la capacità o la coerenza dell'operazione, ma non è sufficiente a determinare l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
  • Il regime degli atti propri può applicarsi agli atti interni che trasferiscono immobili o costituiscono o trasferiscono diritti reali immobiliari, ma non ordinariamente agli acquisti immobiliari effettuati sul mercato da soggetti estranei.
  • Nelle controversie fiscali analoghe è decisiva la natura oggettiva e soggettiva dell'operazione: bisogna identificare le parti del contratto e verificare se il trasferimento avviene all'interno della compagine o con un terzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.