Sentenza del 20/04/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF -avviso di accertamento - accertamento induttivo - "nuovo" redditometro - d.l.78/10 - periodo antecedente al 2009 - applicabilità - non sussiste - nuoviparametri - indice di raffronto - "vecchio" redditometro - inadeguatezzaparametri - consegue. Fermal'inapplicabilità del "nuovo" redditometro, introdotto con il d.l. 78/10, aiperiodi d'imposta precedenti all'anno 2009, detti parametri possono essereutilizzati come indici di raffronto per valutare l'adeguatezza dei precedentiapplicati dall'Ufficio nell'accertamento induttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un accertamento induttivo fondato sul cosiddetto "vecchio" redditometro per periodi d'imposta anteriori al 2009. Il contribuente contestava l'utilizzo dei parametri e degli indici presuntivi impiegati dall'Ufficio, anche alla luce dei nuovi parametri introdotti dal d.l. 78/2010. La questione centrale era stabilire se il nuovo redditometro potesse essere applicato retroattivamente e, in caso negativo, se i relativi parametri potessero comunque essere utilizzati come elementi di confronto per valutare l'adeguatezza dei precedenti parametri.
La decisione
La sentenza ha affermato che il nuovo redditometro introdotto dal d.l. 78/2010 non è applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 2009. Tuttavia, i suoi parametri possono essere utilizzati come indici di raffronto, senza applicazione retroattiva, per verificare se i parametri del vecchio redditometro adottati dall'Ufficio siano adeguati e coerenti nell'ambito dell'accertamento induttivo. L'esito concreto riportato nel testo è quindi favorevole al contribuente quanto all'inapplicabilità retroattiva del nuovo redditometro, ma non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento fondato sui precedenti parametri.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Il nuovo redditometro non può essere applicato ai periodi d'imposta anteriori all'anno 2009. I relativi parametri possono però essere considerati come elementi di raffronto per valutare l'adeguatezza dei parametri precedenti.
Accertamento induttivo mediante redditometro
I parametri presuntivi utilizzati dall'Ufficio devono risultare adeguati e coerenti rispetto alla capacità contributiva accertata; la loro attendibilità può essere verificata anche mediante il confronto con parametri successivi, purché non applicati retroattivamente.
Massime di principio
- Una disciplina presuntiva tributaria nuova non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, salvo specifica previsione normativa compatibile con i principi applicabili.
- Parametri successivi possono essere utilizzati come elementi di confronto o verifica dell'attendibilità di una ricostruzione reddituale precedente, ma non possono costituire direttamente il fondamento normativo dell'accertamento.
- L'inadeguatezza dei parametri utilizzati dall'Amministrazione deve essere valutata in concreto: il semplice richiamo a parametri diversi o più recenti non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- In un accertamento induttivo basato sul redditometro, il contribuente può contestare sia l'applicabilità temporale dei parametri sia la loro concreta idoneità a rappresentare la sua capacità contributiva.
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