Sentenza del 15/12/2017 n. 2547 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità e pubbliche affissioni - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione dal pagamento dell'imposta per le cabine fotografiche automatiche - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i pannelli pubblicitari apposti sulle cabine fotografiche automatiche dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 per le insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati. Secondo la tesi prospettata, tali pannelli identificavano l'attività commerciale svolta tramite le cabine. La controversia riguardava quindi la possibilità di qualificare le cabine fotografiche, collocate in luoghi diversi dalla sede dell'impresa, come sede dell'attività ai fini dell'esenzione.
La decisione
La domanda del ricorrente è stata respinta. L'esenzione non è applicabile perché la norma richiede che l'insegna contraddistingua la sede presso cui si svolge l'attività cui si riferisce. Il termine "sede" deve essere interpretato secondo il suo significato giuridico e non può essere esteso a ciascuna cabina automatica collocata sul territorio. I pannelli affissi sulle cabine, contenenti le apparecchiature per le fototessere, sono stati quindi considerati insegne pubblicitarie soggette all'imposta e non insegne della sede dell'impresa.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'esenzione opera solo quando l'insegna identifica la sede effettiva dell'attività e non quando è collocata presso strutture o apparecchiature dislocate in luoghi diversi dalla sede dell'impresa. Il limite dimensionale di 5 metri quadrati non è sufficiente, da solo, a determinare l'esenzione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente comprese nella norma.
- Per beneficiare dell'esenzione sulle insegne, non basta che il messaggio riguardi l'attività dell'impresa: l'insegna deve anche contraddistinguere la sede in cui l'attività viene effettivamente esercitata.
- Strutture, distributori o apparecchiature automatiche collocati in luoghi pubblici o presso sedi di terzi non diventano automaticamente sedi dell'impresa ai fini dell'esenzione.
- Il rispetto del limite di superficie previsto dalla legge non determina l'esenzione se manca l'ulteriore requisito funzionale e localizzativo del collegamento con la sede dell'attività.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la natura del messaggio, la sua funzione identificativa o pubblicitaria, la superficie e soprattutto il rapporto giuridico e fisico tra l'insegna e la sede dell'impresa.
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