Cassazione Penale, Sentenza n. 30690/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di norme processuali previste a pena di nullità e difetto di motivazione. In particolare ha sostenuto che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato senza rispettare il termine dilatorio di 20 giorni previsto ratione temporis; il difensore aveva tempestivamente eccepito il vizio e la Corte d'appello, all'udienza fissata, aveva rinviato la trattazione a nuova data senza rinnovare la notifica del decreto e del verbale di rinvio all'imputato, limitandosi ad integrare il termine, ma senza garantire all'imputato la piena fruizione del termine e senza comunicare il rinvio né all'imputato né al difensore. Il ricorrente ha quindi denunciato la nullità del giudizio di appello per lesione del diritto di difesa e del diritto di partecipazione al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato dagli atti che il decreto di citazione a giudizio di appello era stato notificato solo 19 giorni prima dell'udienza, quindi in violazione del termine dilatorio di 20 giorni previsto dalla disciplina temporaneamente applicabile. Ha inoltre rilevato che, a seguito dell'eccezione difensiva, la Corte territoriale aveva rinviato l'udienza senza comunicare il rinvio né all'imputato né al difensore e senza notificare il provvedimento di rinvio all'imputato non comparso. Tale omissione ha integrato una nullità processuale per pregiudizio del diritto di partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio di appello. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020
ha disciplinato, nel periodo considerato, il rito cartolare del giudizio di appello e la relativa celebrazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, imponendo il rispetto del termine dilatorio per la citazione a giudizio.
art. 23 decreto-legge n. 149/2020
richiamato come disciplina processuale del rito cartolare poi sostituita dall'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020.
art. 601 cod. proc. pen.
prevede il termine dilatorio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello; la sua inosservanza, tempestivamente eccepita, impone il rinnovo del procedimento nel rispetto del termine.
art. 180 cod. proc. pen.
richiamato quale norma posta a presidio di nullità processuale per inosservanza delle disposizioni sulla partecipazione al giudizio.
art. 181 cod. proc. pen.
richiamato quale disposizione relativa alle nullità a regime intermedio, suscettibili di tempestiva eccezione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
la mancata comunicazione/notifica del rinvio ha inciso sul diritto dell'imputato e del difensore di partecipare al giudizio, integrando una nullità attinente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.
art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per chiarire che la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore opera solo nel caso di assenza regolarmente accertata, non quando vi sia una nullità della citazione che impedisca il controllo sulla costituzione delle parti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il rispetto del termine dilatorio per la citazione a comparire è requisito essenziale della regolare instaurazione del contraddittorio; la sua violazione, se tempestivamente dedotta, non può essere neutralizzata dalla sola fissazione di una nuova udienza con decorso integrale del nuovo termine, se non sia assicurata la corretta comunicazione del rinvio.
- Quando l'udienza di appello venga rinviata per sanare l'inosservanza del termine a comparire, l'ordinanza di rinvio deve essere notificata all'imputato non comparso; la sola comunicazione al difensore non è sufficiente a salvaguardare il diritto di difesa e di partecipazione dell'imputato.
- La rappresentanza dell'imputato da parte del difensore non può essere presunta in presenza di una nullità della citazione che impedisca il controllo sulla regolare costituzione delle parti; essa rileva solo nelle ipotesi in cui l'assenza sia ritualmente accertata secondo le regole processuali.
- La mancata notifica del provvedimento di rinvio all'imputato, in un contesto in cui il difensore non era presente al momento del rinvio per la natura cartolare del procedimento, determina una nullità processuale per lesione del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.
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