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Ordinanza

Ordinanza n. 574/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del nuovo decreto di irricevibilità, avente prot. -OMISSIS-, della domanda di permesso di soggiorno presentata il 24.12.2025 n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 21.01.2026 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202601479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo decreto di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno presentata per la conversione in permesso per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il nuovo decreto di irricevibilità adottato dalla Questura in relazione alla domanda di permesso di soggiorno presentata il 24 dicembre 2025. La questione cautelare riguarda la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per motivi di lavoro alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dichiarato di non conoscere la data esatta della domanda di protezione internazionale; dal provvedimento impugnato risultava tuttavia che tale domanda era stata presentata il 25 maggio 2023, quindi dopo il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della novella.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di evidenza del fumus boni iuris, senza anticipare la definizione del merito. Il Collegio ha rilevato che la nuova disciplina non consente più la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, salvo per i permessi già rilasciati e validi al 5 maggio 2023 e, secondo la giurisprudenza richiamata, per quelli rilasciati in accoglimento di istanze di protezione speciale presentate prima della medesima data. Poiché dagli atti risultava che la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 25 maggio 2023, il ricorso non presentava un fumus boni iuris evidente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di evidenza del fumus boni iuris.

  • d.l. 10 marzo 2023, n. 20

    non consente più che il permesso di soggiorno per protezione speciale sia convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fatta eccezione per i permessi già rilasciati e in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella (5 maggio 2023)

    La novella ha escluso, in via generale, la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro, mantenendo una disciplina transitoria per i titoli già rilasciati e validi alla data di entrata in vigore.

  • legge 5 maggio 2023, n. 50

    Ha convertito il d.l. n. 20/2023, la cui disciplina transitoria è stata applicata dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del GDPR, la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, esclude la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per motivi di lavoro, salvo i permessi già rilasciati e validi alla data del 5 maggio 2023 e quelli rilasciati in accoglimento di istanze di protezione speciale presentate prima di tale data.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla conversione del permesso per protezione speciale, assume rilievo la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale: un'istanza presentata dopo il 5 maggio 2023 non rientra nell'eccezione riconosciuta per le domande anteriori alla novella.
  • In sede cautelare, quando dagli atti emerge che la domanda di protezione internazionale o speciale è stata presentata dopo il 5 maggio 2023, il ricorso contro l'irricevibilità della domanda di conversione in permesso per lavoro non presenta evidenza di fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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