Provvedimento AGCM C12426 n. 30008 del 15/02/2022
HERNO-NUO/NEWCO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di una società di nuova costituzione, TARGET, alla quale Tasci conferirà le proprie attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori sportivi con marchio Montura. L’operazione è una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990 ed è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1. I mercati interessati sono di dimensione prima facie europea; TARGET detiene quote inferiori al 10% e non vi sono sovrapposizioni con le attività di Herno e NUO. L’AGCM ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria ex articolo 16, comma 4, ritenendo insussistente il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante.
Herno e NUO acquisiscono il controllo congiunto di una NewCo cui sono conferite le attività Montura di Tasci: non avvio dell’istruttoria e autorizzazione senza condizioni sostanziali
Herno e NUO – acquisizione del controllo congiunto di TARGET
Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di una società di nuova costituzione, TARGET, da parte di Herno S.p.A. e NUO S.p.A. La società riceverà da Tasci S.r.l. le attività di produzione e commercializzazione del marchio Montura nel comparto dell’abbigliamento e degli accessori sportivi. L’AGCM ha esaminato l’operazione in fase di controllo preventivo e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e attività economiche
Herno controlla l’omonimo gruppo, attivo a livello globale nella produzione e commercializzazione di abbigliamento di lusso, nonché di filati e tessuti, e nella distribuzione dei propri capi. Nel 2020 il gruppo ha realizzato un fatturato complessivo di circa 94,4 milioni di euro, di cui circa 30,6 milioni nell’Unione europea e circa 29,3 milioni in Italia.
NUO è una holding attiva nell’assunzione e gestione, diretta e indiretta, di partecipazioni e interessenze in società ed enti italiani ed esteri, oltre che nella prestazione di servizi di consulenza. Il capitale è detenuto per il 49,75% da NUO Capital SA e per il 49,75% da Exor N.V., che esercitano il controllo congiunto, mentre il restante 0,5% è detenuto da una persona fisica. Nel 2020 il gruppo NUO ha realizzato un fatturato complessivo di circa 119,5 miliardi di euro, di cui circa 19,8 miliardi nell’Unione europea e circa 8,5 miliardi in Italia.
TARGET sarà costituita mediante il conferimento delle attività di Tasci S.r.l. relative alla produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo per alpinismo e outdoor. Le vendite sono rivolte a grossisti, associazioni di soccorso alpino, operatori professionali e consumatori finali tramite negozi direttamente gestiti con insegna “Alpistation”. La società opererà principalmente con il marchio “Montura” nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori per il tempo libero e per gli sport in generale; svolgerà inoltre attività di licensing, consulenza tecnica, ricerca e sviluppo su tessuti e materiali, realizzazione di cartamodelli e definizione di stampe, ricami e transfer per conto terzi.
Struttura e oggetto dell’operazione
L’operazione comporta l’acquisizione del controllo congiunto di TARGET da parte di Herno e NUO. A TARGET saranno trasferite tutte le attività, passività e relazioni contrattuali di Tasci, con esclusione di alcuni cespiti patrimoniali minori e di partecipazioni in società attive in settori estranei all’attività della NewCo.
L’operazione include un patto di non concorrenza in forza del quale Tasci e il suo amministratore e socio unico si impegnano, per tre anni dalla data di esecuzione, a non svolgere direttamente o indirettamente attività relative alla produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, né ad assumere o detenere partecipazioni in imprese attive in tali settori.
Qualificazione giuridica e competenza dell’Autorità
L’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa di nuova costituzione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. L’operazione non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento.
L’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché risultavano superate le soglie nazionali indicate nel provvedimento:
- fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superiore a 511 milioni di euro;
- fatturato totale realizzato in Italia individualmente da almeno due imprese interessate superiore a 31 milioni di euro.
Patto di non concorrenza quale restrizione accessoria
L’AGCM ha considerato il patto di non concorrenza una restrizione accessoria, in quanto direttamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda trasferita. Tale qualificazione è stata riconosciuta soltanto entro limiti specifici: la durata non deve eccedere tre anni dal perfezionamento dell’operazione e l’ambito materiale deve essere limitato ai prodotti in relazione ai quali TARGET è chiamata a operare.
L’Autorità ha richiamato la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni del 2005 e ha precisato di riservarsi ogni valutazione qualora il patto venga applicato oltre la durata o l’oggetto ammessi.
Mercati rilevanti
Sotto il profilo merceologico, il provvedimento individua i seguenti mercati potenzialmente interessati:
- produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento sportivo;
- produzione e commercializzazione di calzature sportive;
- produzione e commercializzazione di zaini e borse sportive e casual;
- distribuzione al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi;
- distribuzione al dettaglio di attrezzature sportive.
Sotto il profilo geografico, tali mercati sono stati ritenuti, in prima valutazione, di dimensione europea. L’AGCM ha lasciato aperta una definizione più puntuale dei mercati rilevanti poiché Herno e NUO risultano attive in ambiti merceologici diversi da quelli in cui opererà TARGET.
Valutazione degli effetti concorrenziali
TARGET detiene nei mercati individuati quote inferiori al 10%. Inoltre, le imprese madri Herno e NUO non sono presenti nei mercati nei quali opererà TARGET. Di conseguenza, l’operazione non determina sovrapposizioni di quote di mercato tra le parti e non produce effetti orizzontali apprezzabili.
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha concluso che l’operazione non è idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati interessati e non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Esito
L’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è quindi stata autorizzata senza condizioni o misure correttive sostanziali.
La decisione non contiene impegni comportamentali o strutturali imposti alle parti. L’unico limite evidenziato riguarda il patto di non concorrenza, riconosciuto come accessorio esclusivamente per tre anni e nei limiti dei prodotti collegati all’attività di TARGET.
Punti principali
Parti coinvolte
Herno S.p.A. opera nella produzione e commercializzazione globale di abbigliamento di lusso, filati e tessuti ed è controllata esclusivamente da Cantiere Maggiore S.r.l. NUO S.p.A. svolge attività di acquisizione e gestione di partecipazioni e servizi di consulenza; il suo capitale è soggetto al controllo congiunto di NUO Capital SA ed Exor N.V. TARGET è una società di nuova costituzione cui saranno conferite le attività Montura attualmente detenute da Tasci S.r.l.
Struttura dell’operazione
Herno e NUO acquisiranno il controllo congiunto di TARGET. A TARGET saranno trasferite tutte le attività, passività e rapporti contrattuali di Tasci, salvo alcuni cespiti patrimoniali minori e partecipazioni in società attive in settori diversi.
Qualificazione e soglie
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004. L’obbligo di comunicazione preventiva deriva dal superamento delle soglie nazionali dell’articolo 16, comma 1: fatturato complessivo nazionale delle imprese interessate superiore a 511 milioni di euro e fatturato nazionale individuale di almeno due imprese superiore a 31 milioni di euro.
Mercati interessati
TARGET sarà attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo, calzature sportive, zaini e borse sportive e casual, nonché nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento, articoli e attrezzature sportive. I mercati geografici sono stati considerati prima facie di dimensione europea.
Valutazione concorrenziale ed esito
TARGET detiene quote inferiori al 10%. Herno e NUO non operano nei mercati in cui è presente TARGET, sicché non si verificano sovrapposizioni orizzontali né modifiche significative delle dinamiche concorrenziali. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, ritenendo che l’operazione non costituisca né rafforzi una posizione dominante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.
Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza imposto a Tasci e al suo amministratore e socio unico, per tre anni dal perfezionamento dell’operazione, è stato qualificato come restrizione accessoria solo entro i limiti di una durata massima triennale e dell’oggetto riferito ai prodotti in relazione ai quali opererà TARGET. L’Autorità si è riservata di valutare il patto qualora venga attuato oltre tali limiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Concentrazione · 8 feb 2022Provvedimento AGCM C12425 n. 29986 del 08/02/2022
- Concentrazione · 8 feb 2022Provvedimento AGCM C12424 n. 29985 del 08/02/2022
- Concentrazione · 22 feb 2022Provvedimento AGCM C12207B n. 30036 del 22/02/2022
- Concentrazione · 22 feb 2022Provvedimento AGCM C12410B n. 30037 del 22/02/2022
- Concentrazione · 22 feb 2022Provvedimento AGCM C12414 n. 30038 del 22/02/2022
- Concentrazione · 22 feb 2022Provvedimento AGCM C12427 n. 30040 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →