Cassazione Penale, Sentenza n. 10856/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato diretta a ottenere l'annullamento della sentenza n. 649/2021 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello del 2019 per tardività), con la doglianza che l'imputato non avrebbe avuto effettiva conoscenza del procedimento e sarebbe rimasto ignaro del processo fino alla notifica dell'ordine di esecuzione nel 2024. In cassazione sono state dedotte carenze di motivazione della decisione impugnata e l'erronea applicazione dell'art. 15-bis, comma 2, legge n. 67/2014: la difesa sosteneva che in appello l'imputato fosse stato qualificato come "assente" (non come contumace) e che, quindi, avrebbe dovuto essere applicabile la nuova disciplina del processo in assenza comprensiva del rimedio della rescissione del giudicato; inoltre si lamentava motivazione apparente per la complessità del fascicolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contumacia fosse stata regolarmente dichiarata nelle udienze anteriori (G.u.p. 4/12/2012 e udienza di comparizione 14/3/2013) e che, per effetto dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, per i procedimenti in cui l'imputato era stato già dichiarato contumace e non era stato emesso decreto di irreperibilità continuasse ad applicarsi la disciplina previgente; di conseguenza l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 625-ter non era applicabile al caso. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la semplice dicitura "assente" nell'epigrafe della sentenza del 28/05/2021, non idonea a modificare lo status processuale di contumace, e ha respinto il motivo sul difetto di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 5) - inserimento art. 625-ter c.p.p.
"dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"
La norma ha introdotto l'istituto della rescissione del giudicato per i casi in cui l'imputato sia stato processato "in assenza" per tutta la durata del procedimento e dimostri l'incolpevole mancata conoscenza; la Corte ha ritenuto che tale rimedio si applichi solo nel nuovo regime del processo in assenza disciplinato dalla legge del 2014
Legge 11 agosto 2014, n. 118 (art. 15-bis, norme transitorie)
"1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"
Il comma 2 ha carattere derogatorio e stabilisce che, per i procedimenti in cui l'imputato era già stato dichiarato contumace e non era stato emesso decreto di irreperibilità, continua ad applicarsi la disciplina previgente; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che la rescissione introdotta nel nuovo regime non può essere invocata da chi è rimasto contumace secondo il previgente ordinamento
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il processo in assenza (17/05/2014) e non è stato emesso un decreto di irreperibilità, per effetto dell'art.15-bis, comma 2, rimane applicabile la disciplina previgente e il rimedio della rescissione del giudicato non è utilizzabile
- La qualificazione formale successiva della posizione dell'imputato come "assente" (ad es. nell'epigrafe di una sentenza) non modifica lo status sostanziale di contumace già dichiarato, salvo un atto formale che revoca o cambi quella dichiarazione
- Per ottenere la rescissione ex art. 625-ter è necessario dimostrare che si è stati processati "in assenza" per tutta la durata del processo e che l'assenza è dipesa da un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione; l'onere probatorio è stringente
- La presenza di atti o comportamenti che dimostrano la possibilità di conoscere il procedimento (ad esempio l'impugnazione esercitata tramite difensore di fiducia) indebolisce la tesi della mancata conoscenza ed è rilevante nel valutare la domanda di rescissione
- La censura per difetto di motivazione richiede l'indicazione di specifici punti in cui la decisione sia illogica o priva di collegamento probatorio; difficoltà oggettive nella ricostruzione del fascicolo non bastano di per sé a configurare una motivazione inesistente
- Nelle questioni connesse all'applicazione di norme transitorie occorre sempre valutare la disciplina applicabile ratione temporis verificando le date rilevanti (declaratoria di contumacia, entrata in vigore della legge, eventuale dispositivo di primo grado)
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