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Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tributi locali - Base imponibile - IMU - Valore aree fabbricabili - Applicazione retroattiva parametri comunali - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile IMU per un'area fabbricabile. Il Comune ha applicato, per l'anno fiscale 2012, i valori venali e i parametri comunali individuati con una delibera che prevedeva espressamente la decorrenza soltanto dall'anno 2016. Il ricorrente ha quindi contestato l'applicazione retroattiva dei parametri comunali, sostenendo che essi non potevano essere utilizzati per determinare il valore imponibile di annualità precedenti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata ritenuta illegittima l'applicazione dei parametri comunali all'anno d'imposta 2012, poiché la delibera ne prevedeva l'efficacia a decorrere dal 2016. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile deve essere determinato con riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; i parametri comunali, pur essendo funzionali alle verifiche e agli accertamenti, non possono essere applicati retroattivamente oltre la decorrenza stabilita dalla delibera.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    La base imponibile deve riflettere il valore venale dell'area al 1° gennaio dello specifico anno d'imposta. I parametri comunali possono orientare l'attività di verifica, ma devono essere applicati nel rispetto della loro decorrenza temporale e non possono essere utilizzati retroattivamente se la delibera ne prevede l'efficacia per anni successivi.

Massime di principio

  • I valori o parametri comunali per le aree fabbricabili non possono essere applicati retroattivamente a annualità anteriori alla loro entrata in vigore, soprattutto quando la delibera indica espressamente una decorrenza futura.
  • Per ogni anno d'imposta occorre determinare il valore venale dell'area con riferimento al 1° gennaio di quell'anno, considerando le caratteristiche concrete dell'area e le condizioni del mercato.
  • I parametri comunali costituiscono normalmente uno strumento di supporto e di orientamento per l'accertamento, ma non sostituiscono automaticamente la prova del valore venale effettivo.
  • In caso di accertamento basato su valori approvati successivamente all'anno contestato, il contribuente può verificare la decorrenza della delibera e contestarne l'uso retroattivo.
  • L'applicazione di valori comunali successivi può essere ammessa solo se compatibile con la disciplina applicabile e con la ricostruzione del valore venale dell'anno interessato; non può invece fondarsi sulla sola efficacia retroattiva di una delibera successiva.

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