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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13323/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna che, nel giudizio di esecuzione, aveva dichiarato la non esecutività (sostanzialmente revocato) della confisca per equivalente disposta con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare una statuizione definitiva sulla base di un mutamento di interpretazione giurisprudenziale (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4145/2022) e che l'art. 673 cod. proc. pen. consente la revoca della sentenza irrevocabile solo per innovazione legislativa abrogatrice o per declaratoria di incostituzionalità, non per mutamento giurisprudenziale; inoltre la revoca in sede esecutiva (art. 676) è esperibile soltanto da terzi non partecipanti al processo di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendolo fondato. Ha affermato che, sebbene le Sezioni Unite abbiano qualificato l'art. 578-bis cod. proc. pen. come norma a rilevanza anche sostanziale e inapplicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, il punto doveva essere sollevato nel giudizio di cognizione (o con ricorso per cassazione) e non poteva costituire motivo per revocare la confisca in sede esecutiva da parte dell'imputato che era parte del processo originario. Ne deriva che la statuizione di confisca, ormai irrevocabile, vincola le parti del processo e la richiesta di revoca in esecuzione può essere proposta solo da terzi; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Reato in relazione al quale è stata disposta la confisca; la sentenza di condanna con confisca riguarda fatti risalenti al 2016

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Le Sezioni Unite (n. 4145/2022) hanno ritenuto che la norma, con riguardo alla confisca per equivalente e ad altre forme di confisca con componente sanzionatoria, abbia natura anche sostanziale e quindi sia inapplicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Prevede le uniche ipotesi di revoca di una sentenza passata in giudicato (innovazione legislativa abrogatrice o declaratoria di incostituzionalità); non consente la revoca per mutamento di interpretazione giurisprudenziale

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione: consente la richiesta di revoca della confisca in sede esecutiva, ma tale rimedio è esperibile soprattutto da terzi che non hanno partecipato al giudizio di cognizione

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando ne ricorrano i presupposti

  • Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Rv. 284209)

    Pronuncia di legittimità che ha qualificato l'art. 578-bis come norma con valenza anche sostanziale rendendola inapplicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; è stata richiamata dalle parti ma non legittima, di per sé, la revoca in sede esecutiva di una sentenza definitiva

  • Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018 (Rv. 276163)

    Affermata la regola che la statuizione di confisca contenuta in una sentenza irrevocabile fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione

  • Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020 (Rv. 279843)

    Conferma che l'istanza di revoca della confisca in sede esecutiva può essere proposta solo dal terzo non parte del procedimento di cognizione

Massime di principio

  • Un mutamento di interpretazione giurisprudenziale, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non legittima automaticamente la revoca di una statuizione di condanna o di confisca già passata in giudicato a favore dell'imputato che era parte del processo; il rimedio va esperito nei gradi di cognizione (appello o ricorso per cassazione) se ancora disponibili.
  • L'art. 673 cod. proc. pen. delimita strettamente le ipotesi di revoca di sentenze irrevocabili: solo innovazione legislativa abrogatrice o declaratoria di incostituzionalità consentono la revoca; i cambiamenti giurisprudenziali non rientrano in tali ipotesi.
  • In sede di esecuzione la revoca di una confisca definitiva può essere chiesta essenzialmente da terzi non partecipanti al giudizio di cognizione tramite incidente di esecuzione (art. 676), non dall'imputato che ha già partecipato al processo originario.
  • Se si ritiene che una norma applicata in sentenza sia inapplicabile ai fatti per mutamento di interpretazione, il percorso corretto è sollevare l'eccezione nel giudizio di cognizione o proporre ricorso per cassazione; agire direttamente in sede esecutiva è rischioso e spesso improcedibile.
  • Distinguere chiaramente tra 'non esecutività' dichiarata dal giudice dell'esecuzione e una vera e propria revoca della statuizione penale: il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati rispetto a quelli della cognizione e non può rimettere in discussione questioni già passate in giudicato salvo i casi previsti dalla legge.

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