Cassazione Civile, Ordinanza n. 01863/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, con atto del 12 luglio 2022, la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio; la controricorrente ha accettato la rinuncia e entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Successivamente la ricorrente ha comunicato di essere stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como, ma la Corte ha rilevato che, nel giudizio di cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo e che la rinuncia già validamente proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale resta efficace. La controricorrente ha inoltre confermato l’adesione alla rinuncia tramite i nuovi difensori nominati dopo il decesso del precedente difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto efficace la rinuncia al ricorso effettuata dalla società ricorrente prima della dichiarazione di fallimento, prendendo atto dell’adesione della controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. e ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Se la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e non pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo; il curatore può eventualmente intervenire, ma non è richiesto un onere di riassunzione nei suoi confronti.
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta dalla parte prima dell’apertura della procedura concorsuale, conserva efficacia anche se la parte viene successivamente dichiarata fallita.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e non segue una pronuncia sulle spese.
- La rinuncia al ricorso non fa sorgere l’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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