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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 4934 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 47/2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Eccezione della causa di forza maggiore - Sfavorevole congiuntura economica - Rilevabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio impugnava un avviso di accertamento per il tributo speciale per il deposito in discarica (ecotassa) per l'anno 2013; non contestava il tributo o il quantum, ma deduceva, tra l'altro, la causa di forza maggiore per giustificare l'omesso versamento a causa di una grave crisi di liquidità determinata da ritardi cronici nei pagamenti da parte di Pubbliche Amministrazioni. La CTP di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso disapplicando le sanzioni per forza maggiore. La Regione Campania ha proposto appello sostenendo che la congiuntura economica e i ritardi di pagamento non integrano la forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. n.472/1997 e che mancava la prova degli elementi costitutivi della scriminante.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello della Regione Campania e riformato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che la mera sfavorevole congiuntura economica e la carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione non costituiscono di per sé forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n.472/1997, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che richiede un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all'operatore) e un elemento soggettivo (obbligo di premunirsi e adozione di misure appropriate senza sacrifici eccessivi). Ha inoltre ritenuto insufficiente la sola richiesta di dilazione come prova di una condotta idonea a fronteggiare la crisi. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5

    La norma ammette l'esimente per forza maggiore in caso di inosservanza degli obblighi tributari, ma la Commissione interpreta la forza maggiore richiedendo: (i) un elemento oggettivo di circostanze anormali e imprevedibili estranee al contribuente; e (ii) un elemento soggettivo consistente nell'aver adottato tutte le misure ordinarie e straordinarie ragionevoli per prevenire o fronteggiare l'evento, senza sacrifici eccessivi. Una mera sfavorevole congiuntura economica o ritardi cronici di pagamento da PA non sono di per sé forza maggiore.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Richiamato in relazione al processo tributario: la sentenza non è nulla quando riproduce atti di parte purché risulti dall'atto giudiziale l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione; il giudice può motivare anche per rinvio ad atti richiamati, se ne assume i contenuti.

  • Art. 15, co. 1 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 92, co. 2 c.p.c.

    art. 15 co.1 D.Lgs. 546/1992; art. 92 co.2 c.p.c.

    Norme richiamate per la compensazione delle spese di giudizio: il Collegio ha ritenuto sussistenti validi motivi per la integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della materia e della giurisprudenza oscillante.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C-314/06 Société Pipeline Méditerranée et Rheme (SPMR)

    La Corte UE definisce la nozione di forza maggiore in materia tributaria come composta da un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee) e un elemento soggettivo (obbligo di premunirsi e adozione di misure appropriate). Citata per conformare l'interpretazione nazionale a quella comunitaria.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C-325/03 Zuazaga Meabe/UAMI

    Conferma il criterio dell'obbligo del soggetto di adottare misure per limitare le conseguenze dell'evento anormale; richiamata a supporto della nozione articolata di forza maggiore.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C-195/91 Bayer

    Affermata l'idea che la forza maggiore comprende circostanze anormali e imprevedibili le cui conseguenze non possono essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni possibili; utilizzata per precisare i limiti della scriminante.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C-208/01 Parras Medina

    Ulteriore conferma dei principi sulla forza maggiore in ambito fiscale: evento imprevedibile e inevitabile non fronteggiabile con normali misure.

Massime di principio

  • La forza maggiore in materia tributaria richiede due elementi: (a) un evento oggettivamente anormale, imprevedibile ed estraneo al contribuente; (b) la prova che il contribuente ha adottato tutte le misure ragionevoli e ordinarie per prevenire o attenuare le conseguenze, senza sacrifici eccessivi.
  • Una sfavorevole congiuntura economica o la mera carenza di liquidità non costituiscono di per sé forza maggiore; il contribuente deve dimostrare l'eccezionalità, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento.
  • I ritardi cronici nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, noti e reiterati nel tempo, difficilmente configurano forza maggiore salvo prova che l'evento fosse eccezionale, imprevedibile e tali misure ordinarie e straordinarie adottate non potevano ovviare alla conseguenza.
  • La semplice richiesta di dilazione o la mera istanza di rateazione non è prova sufficiente di aver adottato tutte le misure necessarie per fronteggiare la crisi ai fini dell'esimente.
  • L'onere della prova circa la sussistenza della forza maggiore grava sul contribuente che la invoca; il giudice valuta se la condotta del contribuente e le misure adottate risultano adeguate rispetto all'evento denunciato.
  • Quando la giurisprudenza è oscillante su questioni tecniche di prova o interpretazione, il giudice d'appello può compensare le spese tra le parti.

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